Quote latte, comunicazioni di ricalcolo Agea inefficaci ex lege e ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 3754 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa di cui all’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023, che priva di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea e le sostituisce con quelle adottate ai sensi dei commi precedenti, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso una di tali comunicazioni. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità dalla pronuncia di annullamento, una volta che l’atto impugnato è divenuto inefficace ex lege. L’Amministrazione resta tenuta a procedere a una nuova rideterminazione del prelievo secondo le disposizioni sopravvenute.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Agea aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte imputato per il periodo 2001/2002, notificata a mezzo pec nell’ottobre 2022. Il ricorso, affidato a sette motivi, denunciava tra l’altro la violazione e l’elusione del giudicato, l’intervenuta prescrizione del credito e degli interessi, nonché l’illegittimità del conteggio dei quantitativi assoggettati a prelievo, della compensazione e della riassegnazione dei quantitativi inutilizzati.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. Nelle more, il ricorrente ha depositato memoria rappresentando che una sopravvenienza normativa era idonea a definire la vertenza e chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito in legge n. 103/2023. La norma dispone che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Il Tribunale ha ritenuto che tale sopravvenienza normativa sia idonea a definire il giudizio, conformandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Richiama, in particolare, TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 7987 del 23 aprile 2025 e TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, n. 13949 del 15 luglio 2025.
Alla luce della norma, anche il provvedimento di ricalcolo oggetto del giudizio è divenuto inefficace ex lege. L’Amministrazione deve pertanto procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle disposizioni entrate in vigore.
Da ciò consegue che il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non esamina quindi nel merito i motivi articolati, assorbiti dalla sopravvenuta inefficacia dell’atto.
Nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.