Esclusione concorsuale per carenza requisito senza autotutela (TAR Lazio n. 8784 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura concorsuale, l’attività amministrativa di accertamento dei requisiti di partecipazione è connotata da profili di doverosità e non è soggetta alla disciplina generale dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto il ripristino della legalità a tutela della par condicio tra i candidati costituisce interesse pubblico in re ipsa che non richiede specifica motivazione. La carenza originaria di un requisito essenziale previsto dalla lex specialis non consente il consolidamento di alcun legittimo affidamento in capo al candidato, anche qualora questi abbia superato le prove e frequentato il corso di formazione. Il principio dell’assorbimento dell’originario giudizio negativo nell’esito positivo delle prove non è estensibile alle procedure concorsuali selettive, né può sanare la mancata titolarità di un requisito di partecipazione. Le equiparazioni tra titoli di studio, previste dalla legge o dal bando, sono di stretta interpretazione e vincolano l’Amministrazione senza margini di discrezionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Guardia di Finanza, aveva partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione di 403 allievi marescialli, risultando vincitore e frequentando il corso di formazione. A seguito di un distinto contenzioso promosso da altro candidato, l’Amministrazione aveva avviato un’ulteriore istruttoria accertando che il ricorrente non possedeva il titolo di studio richiesto dal bando, avendo dichiarato il possesso di una laurea diversa da quella effettivamente conseguita. Con determina del gennaio 2025, annullata dal TAR per vizio di incompetenza, e successivamente con la determinazione dell’11 agosto 2025, l’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del candidato dalla procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamentava l’illegittimo esercizio del potere di autotutela per asserita carenza di un interesse pubblico attuale e prevalente. La Sezione ha evidenziato che, in materia concorsuale, l’accertamento dei requisiti di partecipazione costituisce attività doverosa, finalizzata a garantire la par condicio tra i candidati: in tale contesto non può consolidarsi alcun affidamento in capo a chi abbia dichiarato il possesso di un requisito in realtà insussistente, essendo l’interesse al ripristino della legalità in re ipsa e non necessitando di specifica motivazione.

Quanto al richiamato principio dell’assorbimento, la Corte ne ha escluso l’applicabilità alle procedure concorsuali. Tale principio, di natura eccezionale, è stato elaborato con riferimento a procedure idoneative o abilitative e non può essere utilizzato per sanare l’originaria mancanza di un requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione: il positivo superamento delle prove non neutralizza la carenza del titolo richiesto dalla lex specialis.

Il TAR ha altresì respinto il motivo concernente la violazione delle garanzie partecipative, rilevando come l’esclusione costituisse espressione di attività sostanzialmente vincolata, conseguente all’accertata carenza del requisito: la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, trovando applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Quanto alla dedotta equivalenza tra la laurea in “Scienze e tecnologie della comunicazione” e altri titoli ammessi, la Corte ha rilevato che il bando individuava tassativamente i titoli utili, includendo specifiche classi del previgente ordinamento e determinati diplomi universitari: la classe 14 posseduta dal ricorrente non era tra questi. Le equiparazioni normative e quelle operate dalla lex specialis sono di stretta interpretazione e vincolano l’Amministrazione senza margini di discrezionalità: il mero riconoscimento di crediti formativi non comporta equivalenza tra titoli. Il percorso formativo della classe 14, incentrato su ambiti comunicativi, risultava non omogeneo rispetto alle competenze economico-giuridiche richieste per il reclutamento nella Guardia di Finanza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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