Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Basilicata n. 106 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata nel giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso ma prima del passaggio in decisione della causa, abbia dato esecuzione alla sentenza azionata, soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente. In tal caso, l’ente intimato, pur avendo ottemperato spontaneamente, è considerato soccombente virtuale e va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, in quanto l’esecuzione è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, una sentenza favorevole nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicata nel dicembre 2024. L’amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione al provvedimento, sicché la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo che fosse ordinato all’ente di conformarsi al giudicato.
Costituitosi il Ministero, nel corso del giudizio l’amministrazione aveva nel frattempo provveduto a dare esecuzione alla sentenza azionata, soddisfacendo la pretesa della ricorrente. All’udienza camerale, i difensori della ricorrente avevano pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque per la condanna dell’ente alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, essendo stata l’istanza di parte fondata sull’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere nel giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il Ministero aveva ottemperato alla decisione azionata soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso e comunque prima del passaggio in decisione dell’affare. Tale circostanza, pur determinando il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, non escludeva la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese, giacché l’instaurazione del giudizio era stata resa necessaria dalla sua inerzia.
Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in misura forfettaria in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, disponendo altresì la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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