Payback dispositivi medici: atto regionale vincolato e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 3206 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, è conforme a Costituzione ed è ragionevole e proporzionato, in quanto contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, già conoscibile dalle imprese fornitrici sin dal 2015. I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi importi dovuti, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, costituiscono attività interamente vincolata, priva di margine di discrezionalità, anche meramente tecnica. Ne deriva che la controversia sul corretto calcolo della quota di ripiano involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione di quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, nonché le norme di legge presupposte, lamentando la natura retroattiva del meccanismo di ripiano e la lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica.
Con una serie di motivi aggiunti la società ha poi impugnato i decreti con cui le singole regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, e, in un’ultima tornata successiva alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, i provvedimenti con cui una regione ha rideterminato in diminuzione la quota a suo carico. Si sono costituite le amministrazioni statali e alcune regioni. Nelle more è intervenuto, come ius superveniens, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che la ricorrente, con atto del 17.11.2025, ha dichiarato il parziale sopravvenuto difetto di interesse avendo versato gli oneri di ripiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, per tre amministrazioni. I motivi aggiunti relativi a queste ultime sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto al ricorso principale, il TAR lo ritiene infondato. La società censurava la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa, avvenuta solo nel 2019, e la conseguente lesione dell’affidamento e degli equilibri di gara. Il Collegio richiama il quadro normativo: la quota di ripiano a carico delle imprese era già nota dal 2015, essendo pari al 40 per cento per il 2015, al 45 per cento per il 2016 e al 50 per cento per il 2017 e successivi. Il tetto nazionale era fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard e il tetto regionale è stato poi confermato, per ciascuna regione, nella medesima misura con l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019. Le imprese, conclude il Collegio, avrebbero potuto e dovuto assumere tale parametro quale riferimento per la propria azione, secondo ordinaria diligenza.
Il TAR richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, qualificandolo come contributo di solidarietà e riconoscendo rispettata la riserva di legge ex art. 23 Cost. Parimenti è esclusa la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano. Il payback, osserva inoltre il Collegio, resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica e al contenuto dei singoli contratti, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
Venendo ai motivi aggiunti, il TAR li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione. Le regioni, nell’adottare i provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, svolgono un’attività meramente attuativo-esecutiva: non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificarne lo scostamento, competenze riservate allo Stato. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, che dà luogo a un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova dunque applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra le altre, Cass., S.U., n. 28429 del 2022; Cass., S.U., n. 8188 del 2022; Cass., S.U., n. 10089 del 2020). Anche i provvedimenti di rideterminazione della quota al 48 per cento sono espressione di un’operazione meramente matematica.
Il ricorso principale è quindi respinto; i motivi aggiunti, ove non colpiti da improcedibilità, sono inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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