Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1436 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e che la parte resistente non ha contestato l’an e il quantum del credito, il giudice ordina l’ottemperanza al titolo esecutivo. L’obbligo di assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, va adempiuto mediante rilascio della carta e accredito della somma dovuta. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. L’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, per cinque anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 2.500,00.

Il ricorrente deduce l’inadempimento dell’Amministrazione e chiede la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Le spese del giudizio civile, distratte in favore dei procuratori antistatari, non formano oggetto del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale, il Tribunale rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato. È altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il giudice ordina al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00.

Il termine assegnato è di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente.

Il Collegio precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando sul punto Cons. Stato n. 3897 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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