Ottemperanza per la Carta docente: l’esaurimento dei fondi non impedisce l’esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 1379 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al titolo esecutivo. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta, ove nominato, è tenuto a compiere tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio, per rendere possibile il pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 400/2025, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 1.500.
Non avendo l’amministrazione ottemperato alla sentenza, trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo e dopo il passaggio in giudicato della decisione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente accertato la ritualità del procedimento, verificando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo avvenuta in data 8.7.2025.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza non avevano ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione fornito prova dell’avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo e per gli anni scolastici indicati. La pretesa è stata quindi ritenuta fondata, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della Carta docente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente.
Con riferimento ai poteri del commissario, il TAR ha precisato che questi dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma. In particolare, è stato chiarito che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il commissario dovrà infine trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti compiuti; non è prevista la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’amministrazione debitrice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.