Payback dispositivi medici: quote regionali tra diritto soggettivo e giurisdizione (TAR Lazio n. 3144 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, applicabile alle annualità 2015-2018, è costituzionalmente legittimo sotto il profilo degli artt. 23, 41 e 117 Cost., poiché integra un contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. I provvedimenti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e individuano gli importi dovuti sono atti di natura interamente vincolata, privi di margine discrezionale, anche tecnico. Essi non sono espressione di potere autoritativo, ma di accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur: la posizione del fornitore è di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, e l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che ha fissato il tetto regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario standard.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugna i provvedimenti della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che quantificano le somme dovute a titolo di ripiano, nonché gli avvisi di pagamento della quota ridotta al 25 per cento emanati in attuazione delle sopravvenute disposizioni di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del payback: dopo l’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 e l’art. 9 ter, comma 9, d.l. n. 78 del 2015, la novella del 2018 ha rimodulato la procedura di ripiano, con quote crescenti a carico delle aziende. La successiva certificazione ministeriale e il comma 9 bis hanno reso operative le procedure, attribuendo alle regioni la definizione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano.
Sul ricorso introduttivo il TAR richiama la Corte cost. n. 140 del 2024, che ha escluso la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. Il meccanismo è un contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici. La Corte ha negato la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento, poiché le imprese conoscevano il meccanismo fin dal 2015.
Il TAR respinge anche la censura di violazione dell’art. 77 Cost., non ravvisandosi disomogeneità tra le disposizioni del decreto-legge e quelle di conversione, entrambe di natura finanziaria. Quanto ai profili eurounitari, il payback resta estraneo alle procedure di affidamento: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, non incidendo su prezzo o entità della fornitura.
Sui motivi aggiunti il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione. Le regioni non possono determinare il tetto, certificarne il superamento né quantificare lo scostamento: competenze statali. Esse svolgono attività meramente attuativa ed esecutiva, con accertamento tecnico-contabile del fatturato, secondo criteri fissati ex lege. Ne deriva un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato da potere autoritativo. Il TAR richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020. La questione di costituzionalità sull’art. 7, d.l. n. 95 del 2025 è inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo la ricorrente aderito alla riduzione al 25 per cento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.