Silenzio inadempimento sui contributi IMU agricoli agli enti locali (TAR Sicilia n. 1486 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza di erogazione del contributo statale a titolo di compensazione del minor gettito IMU sui terreni agricoli è illegittimo quando il diritto dell’ente locale risulta già accertato e l’attività amministrativa si è ormai trasformata in obbligo giuridico vincolato. Sussiste, in capo ai Ministeri competenti, l’obbligo di attivare e concludere il procedimento di stanziamento e pagamento, con conseguente condanna all’erogazione delle somme spettanti e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Il ritardo nell’emanazione del provvedimento rileva altresì ai fini della responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare del dirigente inadempiente.

Il Fatto

Il Comune ricorrente lamenta di essere stato indebitamente escluso dall’esenzione IMU sui terreni agricoli, pur avendo il territorio caratteristiche di area montana o di collina. Dopo un primo contenzioso definito con sentenza di accoglimento e una successiva sentenza di ottemperanza, il MEF inseriva l’ente nell’elenco dei Comuni destinatari, integrando la circolare del 14 giugno 1993 n. 9, con attribuzione dell’esenzione per l’intero territorio comunale.

A fronte della nuova diffida, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato restava inerte, mentre la legge di bilancio per il 2026 stanziava le somme per la compensazione del minor gettito IMU, comprendendo il ricorrente. Il Comune chiede quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dei Ministeri a quantificare e trasferire le somme spettanti per le annualità 2024 e 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla qualificazione dell’attività amministrativa. La parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, evidenziando il superamento del termine di trenta giorni per provvedere. L’inerzia contestata non segue a una mera istanza, ma interviene su un diritto già riconosciuto in via definitiva.

Il Collegio valorizza il quadro complessivo: la sentenza di ottemperanza, l’inserimento del Comune nell’elenco con la circolare integrativa, la nota del MEF del 28 gennaio 2025 che investe la Ragioneria Generale del pagamento e lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2026. Da tali elementi discende che non residua alcun margine di discrezionalità e che nessuna ulteriore istruttoria è necessaria.

I Ministeri, costituitisi in giudizio, non hanno mosso obiezione alcuna alla ricostruzione del ricorrente. Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e dichiara illegittimo il silenzio serbato dal MEF e dal Ministero dell’Interno, condannandoli a stanziare ed erogare il contributo per le annualità richieste.

Quanto ai profili attuativi, il TAR assegna ai Dipartimenti competenti il termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per attivare il procedimento e di ulteriori novanta giorni per concluderlo con l’erogazione. Nomina sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso dei termini.

Il Collegio rammenta infine che l’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990 impone la trasmissione alla Corte dei conti delle sentenze di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, per le valutazioni di competenza, e che il comma 9 della medesima norma collega la mancata o tardiva emanazione del provvedimento alla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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