Attività di tutoraggio e supporto alla didattica non qualificabili come incarichi di insegnamento (TAR Sardegna n. 819 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione “incarichi di insegnamento”, contenuta nel bando di selezione per il reclutamento di personale universitario, deve essere interpretata alla luce dell’art. 23 della legge n. 240/2010, sicché non possono essere inquadrate in essa le attività di tutorato, di assistenza pratica alle esercitazioni o di preparazione di materiale didattico. Le attività integrative, sussidiarie e complementari degli insegnamenti ufficiali restano estranee alla nozione di docenza, ancorché svolte a livello universitario e in collaborazione con il titolare del corso. La valutazione della commissione che attribuisca punteggio per tali attività è illegittima per violazione del bando e dell’art. 8 del bando medesimo. L’erronea attribuzione di punteggio, ove superi la differenza tra i candidati, determina l’annullamento della graduatoria, con assorbimento dei motivi ulteriori.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tenure track bandita dall’Università degli Studi di Cagliari, classificandosi al secondo posto con punti 82,30, a fronte dei 87,16 attribuiti al controinteressato, risultato primo in graduatoria. Ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti concorsuali, deducendo l’illegittima attribuzione al candidato vincitore di punteggi per attività dichiarate come incarichi di insegnamento ma costituenti, in realtà, mere attività di tutoraggio o supporto alla didattica.
Più in particolare, la ricorrente ha contestato la valutazione di un’attività di supporto presso un ateneo siciliano, di due codocenze di laboratorio presso un ateneo lombardo e di un modulo seminariale nell’ambito di un dottorato di ricerca, nonché la duplicazione di punteggi per attività di ricerca e la mancata valutazione degli indici bibliometrici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso sulla base dell’assorbente primo motivo, incentrato sulla nozione di incarichi di insegnamento. Ha osservato che il riferimento contenuto nell’art. 8 del bando, pur ampio, non può che essere limitato ad attività di docenza, dovendo essere interpretato alla luce della disciplina primaria di cui all’art. 23 della legge n. 240/2010, che disciplina i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione.
La documentazione versata in giudizio ha dimostrato che l’attività svolta dal controinteressato presso l’ateneo siciliano si era espressa in assistenza pratica nelle esercitazioni di laboratorio, sostegno didattico individuale agli studenti e preparazione di materiale didattico integrativo, senza alcun conferimento di incarico di insegnamento. Per le attività presso l’ateneo lombardo, la nota prodotta dalla ricorrente ha chiarito che gli incarichi erano stati conferiti ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Generale d’Ateneo, relativo ad attività didattiche integrative e compiti extra-curriculari, e non quali docenze a contratto ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010.
Il TAR ha pertanto escluso che attività di tutoraggio per esercitazioni possano essere qualificate come codocenza o insegnamento, trattandosi di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali. Ha inoltre rilevato che anche l’attività seminariale era stata documentalmente provata per un numero di ore inferiore a quello dichiarato, con conseguente ulteriore decurtazione del punteggio.
Ne è derivato che il controinteressato aveva ottenuto illegittimamente punti 4,92, somma superiore alla differenza di punti 4,86 rispetto alla ricorrente, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti, non essendo idonei a mutare l’esito della controversia. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità e complessità delle questioni affrontate.
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Nota della Redazione
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