Cessata la materia del contendere e spese di lite nel giudizio di ottemperanza per la carta del docente (TAR Lombardia n. 3717 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. Il tardivo adempimento, tuttavia, conferma la fondatezza della pretesa azionata e legittima la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile. Nelle more del giudizio di ottemperanza, la ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione dichiarando che le somme dovute erano state accreditate, e insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, secondo quanto riferito dalla parte ricorrente, la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. Di conseguenza, il giudice non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’adempimento sopravvenuto determina pertanto la cessazione della materia del contendere, con declaratoria in tal senso nel dispositivo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio osserva che il tardivo adempimento dell’Amministrazione, intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, conferma la fondatezza della pretesa originariamente avanzata dalla ricorrente. Tale circostanza impone di porre le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, che consente di valutare l’esito della lite con riferimento alla fondatezza sostanziale della domanda, ancorché il procedimento si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono equitativamente liquidate nell’importo complessivo di € 500,00, oltre accessori come per legge, e distratte in favore dei difensori della ricorrente che hanno dichiarato di essere antistatari. La sentenza viene infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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