Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 3066 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997. Nel merito, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, entro il termine perentorio indicato. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione generale competente, senza liquidazione di compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in relazione a più anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa, oltre alla refusione delle spese di lite.
La sentenza, dopo la notifica presso la sede reale dell’Amministrazione, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi adito il TAR con ricorso per ottemperanza, limitando la domanda alla mancata attivazione della carta ed escludendo il pagamento delle spese, preteso dal difensore che ne aveva ottenuto la distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, e tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. Entrambi i presupposti sono stati ritenuti integrati.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non era controverso fra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione. Su questa premessa ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore del ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto dal giudice ordinario, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
Quanto all’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla parte ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari. Per tale attività non è stato previsto alcun compenso, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.