Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lazio n. 3067 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussistono le condizioni dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza del giudice ordinario, divenuta titolo esecutivo, sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza liquidazione di compenso, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, in relazione a sei anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, notificata alle parti in data 11 luglio 2024, non aveva trovato esecuzione quanto all’attivazione della carta. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso notificato e depositato il 17 marzo 2025, chiedendo l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato in primo luogo la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, consistenti nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza.

Nel merito, non essendo controversa tra le parti la mancata esecuzione, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda nei successivi sessanta giorni. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso per tale attività.

Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentate; la statuizione richiama sul punto la giurisprudenza del medesimo TAR. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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