Compenso del commissario ad acta: liquidazione al termine dell’ottemperanza (TAR Molise n. 175 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il compenso spettante al commissario ad acta per l’attività svolta nell’esecuzione della pronuncia giurisdizionale è liquidato dal giudice dell’ottemperanza al termine dell’incarico, all’esito della verifica dell’avvenuta ottemperanza. La liquidazione avviene in ragione dell’attività concretamente svolta e del grado di complessità della stessa, con onere economico posto a carico dell’ente debitore inottemperante, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice del Comune di Sesto Campano sulla base di un decreto ingiuntivo, aveva avviato il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo. Con sentenza del 2021, il TAR Molise aveva dichiarato l’improcedibilità parziale del ricorso, avendo il credito trovato soddisfazione nella sua parte principale, e aveva ordinato all’ente di ottemperare per la residua parte relativa agli accessori e agli interessi moratori, assegnando il termine di novanta giorni e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Prefetto di Isernia quale commissario ad acta.
L’ente non aveva provveduto spontaneamente, sicché l’incarico commissariale era proseguito, con sostituzione della figura originariamente delegata dal Prefetto, impossibilitata a portare a termine l’attività. Il nuovo delegato aveva quindi svolto le attività necessarie e trasmesso la relazione conclusiva, chiedendo la liquidazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso in esame la relazione conclusiva presentata dal commissario delegato e la documentazione versata in atti, ritenendo dimostrata l’avvenuta integrale ottemperanza alla sentenza. Tale verifica positiva costituisce il presupposto per la liquidazione del compenso, che presuppone la definizione dell’incarico e la completezza dell’attività esecutiva.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha valutato il compenso in misura complessiva di € 1.000,00, parametrandolo all’attività effettivamente svolta e al grado di complessità della pratica. La scelta di un importo contenuto riflette la natura dell’incarico, limitato alla residua parte del credito, e l’assenza di particolari difficoltà operative emerse nel corso dell’esecuzione.
La statuizione sul compenso è stata accompagnata dall’ordine al Comune debitore di corrispondere la somma liquidata, in linea con il principio per cui gli oneri dell’ottemperanza coattiva gravano sull’ente che ha reso necessario il ricorso giurisdizionale. Nessuna statuizione è stata resa nei confronti dell’ente, rimasto contumace, la cui posizione non ha influito sulla possibilità di definire il procedimento di liquidazione.
Con la liquidazione del compenso e l’ordine di pagamento, il giudice ha concluso il procedimento di ottemperanza, accertata la piena esecuzione della pronuncia. La decisione assume rilievo anche sotto il profilo dell’autorità del commissario, il cui diritto al compenso sorge in relazione all’attività svolta e trova titolo direttamente nella pronuncia di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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