Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 3065 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è fondato quando risultino integrate le condizioni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. mod. L. 30/1997, ossia la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta il dirigente preposto alla struttura competente per materia, con facoltà di delega e senza corresponsione di alcun compenso.
Il Fatto
Il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta in suo favore.
La sentenza era stata notificata, con le formalità del codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione. Non essendo seguita l’esecuzione, il ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza, limitando la censura alla mancata attivazione della carta e non alle spese del giudizio di cognizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame delle condizioni dell’azione di ottemperanza e le ritiene entrambe soddisfatte. La notifica del titolo è avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, con le formalità richieste dal codice di rito per valere come titolo esecutivo, e tra quella notifica e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale rileva che la mancata esecuzione del giudicato non è controversa tra le parti. Su questa premessa ordina all’Amministrazione di provvedere, attivando in favore del ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio indicato in dispositivo.
Quanto all’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice accoglie la richiesta del ricorrente e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Il commissario provvederà nei successivi sessanta giorni, con facoltà di delega, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. Nessun compenso è liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale richiama, sul punto, la propria giurisprudenza in materia di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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