Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia a ordinamento militare (TAR Lazio n. 320 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare, e dunque anche al personale della Guardia di finanza, spetta il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 ne conferma l’applicabilità al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio e al suo superamento la legge non ricollega alcuna decadenza. Quanto alla prescrizione, il termine decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avendo natura interruttiva il riconoscimento del debito da parte dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di finanza e congedato a domanda all’età di 59 anni dopo 39 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali e la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, includendo tali scatti nella base di calcolo.

L’ente previdenziale ha eccepito la prescrizione del diritto, per essere il collocamento a riposo avvenuto in data anteriore ai cinque anni dal ricorso, la non spettanza del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, la decadenza per tardiva presentazione della domanda di quiescenza e ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso concreto l’ultimo pagamento risulta intervenuto nell’agosto 2022, sicché il ricorso è stato proposto ampiamente nei termini.

Nel merito, il Tribunale accoglie il gravame richiamando il consolidato orientamento secondo cui i sei scatti figurativi spettano al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 6-bis citato e l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 consentono una lettura combinata che estende il beneficio, oltre che alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza.

Il Collegio esclude poi che il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza sia perentorio o che il suo superamento comporti decadenza, non essendo tale effetto previsto dalla legge. Sul punto richiama numerosi precedenti, tra cui pronunce del Cons. Stato, sez. II.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale, la questione è ritenuta manifestamente infondata: a fronte di una espressa previsione di legge, l’attività interpretativa non può attribuirle un contenuto opposto; il parametro dell’art. 81 Cost. non è violato, trattandosi di applicazione e non di interpretazione estensiva della norma, nel quadro della discrezionalità legislativa in materia di prestazioni sociali.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici e obbligo dell’I.N.P.S. di rideterminare l’indennità di buonuscita. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36, l. n. 724 del 1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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