Difetto di giurisdizione sulla revoca del contributo per inadempimento del beneficiario (TAR Lazio n. 3007 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Spetta al giudice amministrativo la cognizione della fase di assegnazione del contributo, espressione di apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. Appartiene invece al giudice ordinario la controversia che attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi cui è condizionato il pagamento. In tale fase il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria anche quando l’atto sia formalmente qualificato come revoca. La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo se il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, non per inadempienze del beneficiario.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto, con decreto direttoriale del 19.9.2019, un contributo di € 520.000,00 per interventi previsti dal D.P.C.M. del 4.8.2017, recante piano straordinario per il potenziamento dell’offerta cinematografica. In data 1.4.2021 le è stato corrisposto un acconto di € 149.760,00, al netto delle ritenute.
Con nota del 5.8.2021 il Ministero ha avviato il procedimento di revoca, contestando il mancato rispetto dei termini di inizio e fine dei lavori e la mancata presentazione del consuntivo. Dopo ulteriori note del 27.9.2022, con decreto n. 3811 del 28.11.2022 ha revocato il contributo e disposto la ripetizione dell’anticipazione. La società ha impugnato il decreto davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento dei danni, quantificati in € 150.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, all’udienza del 13.2.2026, dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa. La questione centrale attiene alla qualificazione della situazione soggettiva azionata, poiché in materia di contributi pubblici non sussiste alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui la controversia sulla revoca del finanziamento, fondata sull’inadempimento del beneficiario, appartiene al giudice ordinario. Rileva, in particolare, che la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione spetta solo verificare i presupposti, senza margini di discrezionalità.
Nel caso concreto, il Ministero ha fondato la revoca sul dedotto inadempimento della società agli obblighi derivanti dal D.P.C.M. del 4.8.2017, senza procedere al ritiro in via autoritativa del provvedimento di concessione. Dalla lettura della nota del 27.9.2022 emerge la contestazione della violazione dell’art. 5, comma 2, lett. a) e dell’art. 5, comma 3 del decreto, che impongono di iniziare i lavori entro dodici mesi e di concluderli entro ventiquattro, nonché di presentare la richiesta di saldo entro novanta giorni dal termine.
Il Collegio sottolinea che il provvedimento impugnato non ha inciso sulla fase di assegnazione del beneficio, ma su quella esecutiva del rapporto di sovvenzione, nella quale il beneficiario vanta un diritto soggettivo perfetto. La qualificazione formale dell’atto come revoca non è decisiva, poiché rileva la sostanza della posizione giuridica fatta valere.
La medesima conclusione vale per la domanda risarcitoria, che presuppone pur sempre una posizione di diritto soggettivo. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario e assegnazione dei termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione. Nulla sulle spese, per l’esito del giudizio e la mancata costituzione del Ministero.
Nota della Redazione
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