Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2179 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, il termine per provvedere non coincide con quello generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, ma si compone dei trenta giorni previsti dall’art. 16, comma 2, per l’accertamento della completezza documentale e dei tre mesi stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il termine complessivo sale pertanto a quattro mesi quando l’amministrazione richieda le necessarie integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione e senza alcun pronunciamento dell’amministrazione, si perfeziona il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina di provvedere con provvedimento espresso, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 18 aprile 2025 istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Decorso il termine di legge senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si pronunciasse, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la sua evasione, senza che l’amministrazione abbia adottato alcun pronunciamento. Nel caso di specie entrambi risultano integrati, poiché a fronte della domanda del 18 aprile 2025 l’amministrazione non si è ancora espressa.
Sul piano normativo il Tribunale individua una doppia violazione: quella del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quella del termine specifico dettato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni. Da qui la conclusione del Collegio: il termine complessivo entro cui doveva essere emesso il provvedimento conclusivo ammonta al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni.
Dagli atti di causa emerge l’inerzia del Ministero, che non ha richiesto alcuna integrazione e non ha provveduto, con ciò perfezionandosi la fattispecie illegittima del silenzio-inadempimento. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Nel compimento del procedimento sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla Corte di Giustizia UE, nonché a quelli enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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