No condono su immobile già abusivo e sanatoria parziale inammissibile (Cons. Stato n. 5927 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di sanatoria non legittima l’interessato a realizzare opere ulteriori rispetto a quelle oggetto della richiesta, poiché l’illecito permane fino alla definizione della sanatoria e le nuove opere ripetono la medesima qualifica di abusività. Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento consistente in una pluralità di opere occorre un apprezzamento globale, non atomistico, degli interventi eseguiti. Non è ammessa la sanatoria parziale del manufatto, dovendosi intendere la costruzione in senso unitario, né è possibile subordinare l’assenso alla realizzazione di ulteriori opere di mitigazione. Il diniego di condono, quando consegue all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica confermato dal giudicato, costituisce atto a contenuto vincolato, con conseguente irrilevanza del difetto di preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
L’appellante, proprietario di un compendio immobiliare destinato a civile abitazione, ha impugnato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti avverso una serie di atti comunali relativi al diniego di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, con conseguente ordine di ripristino e acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale.
Dopo i titoli abilitativi degli anni Sessanta e Ottanta, erano stati realizzati plurimi interventi in assenza di titolo, per i quali l’appellante aveva presentato istanze di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e della legge n. 326 del 2003. La Soprintendenza aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica e il diniego comunale era stato confermato in primo grado, per la sostanziale non condonabilità delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, accorpando le censure secondo l’ordine logico ed esaminando nel merito, superando l’eccezione di inammissibilità per superamento del numero di pagine. Il Collegio ha individuato due tesi di fondo: l’asserita valenza provvedimentale della relazione istruttoria comunale del 2017, che avrebbe ritenuto assentibile la prima istanza di condono, e la pretesa di una considerazione complessiva della vicenda favorevole all’appellante.
Quanto alla prima, la Corte ha chiarito che la relazione ex art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42 del 2004 integra soltanto la motivazione che la Soprintendenza aveva ritenuto carente, senza assumere alcun significato provvedimentale. Essa, infatti, condiziona espressamente l’assentibilità al rilascio dei pareri e nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli. L’annullamento soprintendentizio era intervenuto anche per ragioni sostanziali, confermate dal giudicato, con conseguente obbligo conformativo a carico del comune. Il diniego è pertanto atto vincolato, motivato per relationem.
Quanto alla seconda, il Collegio ha ribadito che la presentazione di un’istanza di sanatoria non legittima la realizzazione di opere ulteriori, stante la permanenza dell’illecito, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 6511 del 2024. La valutazione dell’impatto territoriale va compiuta globalmente, non in modo frazionato (Cons. Stato, sez. VI, n. 6235 del 2021). La normativa esclude la sanatoria parziale, perché la costruzione va intesa in senso unitario (Cons. Stato, sez. VI, n. 9987 del 2023), e non ammette trasformazioni o demolizioni, neppure parziali, in pendenza del procedimento.
La Corte ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché la parte non ha indicato elementi che avrebbero potuto mutare l’esito del procedimento, operando il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione anche in pendenza di sequestro penale, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 4538 del 2025, e la validità dell’acquisizione ex lege decorso il termine di novanta giorni. Infine, la mancata individuazione dell’area ulteriore da acquisire limita l’effetto acquisitivo alla sola area di sedime, circostanza favorevole alla parte.
Nota della Redazione
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