Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del decreto ingiuntivo e trasmissione alla Procura contabile (TAR Sardegna n. 688 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta è disposta quando l’amministrazione, condannata al pagamento di una somma di denaro in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non vi abbia provveduto nei termini. La reiterata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato può integrare i presupposti per la responsabilità erariale, imponendo al giudice dell’ottemperanza di trasmettere gli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un decreto ingiungente di pagamento emesso dal Giudice di Pace, aveva ottenuto dal TAR Sardegna una sentenza di ottemperanza che condannava l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari al pagamento di una somma di danaro, oltre interessi e spese, entro il termine di sessanta giorni. Non avendo l’amministrazione resistente dato esecuzione alla sentenza, la società chiedeva la nomina di un commissario ad acta affinché provvedesse in via sostitutiva all’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, verificata la mancata esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, ha ritenuto di procedere alla nomina del commissario ad acta. Tale istituto, disciplinato dall’art. 114 c.p.a., consente al giudice dell’ottemperanza di superare l’inerzia dell’amministrazione attraverso la sostituzione processuale di un soggetto che compia gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

La scelta è caduta sul Direttore Generale della Direzione generale della sanità dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, al fine di garantire l’effettiva esecuzione della pronuncia attraverso la struttura amministrativa dell’azienda sanitaria inadempiente, alla quale è stato imposto un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere.

Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese processuali, il Collegio ha precisato che le stesse erano già state liquidate con la precedente sentenza di ottemperanza. La circostanza che la ricorrente abbia dovuto attivare un nuovo sub-procedimento per ottenere l’esecuzione evidenzia, secondo il Tribunale, una reiterata inerzia dell’amministrazione che supera la soglia del mero inadempimento e può assumere rilievo ai fini della responsabilità erariale.

Per tale ragione, il giudice ha disposto la trasmissione del fascicolo processuale alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sardegna, affinché valuti i profili di responsabilità dei funzionari coinvolti. L’ordinanza costituisce pertanto un’ulteriore declinazione del principio per cui l’ottemperanza non si limita a garantire l’esecuzione coattiva del giudicato, ma può attivare meccanismi sanzionatori nei confronti dell’amministrazione che si sottrae ai propri obblighi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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