Cittadinanza: la residenza anagrafica prevale su quella effettiva (TAR Lazio n. 2823 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della residenza legale ultradecennale nel territorio della Repubblica, ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, va accertato esclusivamente sulla base delle risultanze dei registri anagrafici. La prova della residenza non può essere surrogata con indizi presuntivi o documentazione attestante la mera presenza effettiva sul territorio. Ne consegue che la cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici, seguita da reiscrizione, esclude i requisiti della continuità e della legalità della residenza e giustifica il rigetto della domanda. Le controversie in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 25.10.2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91. La Prefettura, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ha dichiarato l’istanza inammissibile con decreto del 6.3.2025, rilevando la carenza del requisito della residenza legale continuativa.
Dalle verifiche sul portale anagrafico di Roma Capitale risultava una cancellazione per irreperibilità accertata in data 22.1.2023, con successiva reiscrizione presso un indirizzo reale dal 30.10.2023, oltre a una precedente iscrizione presso un indirizzo c.d. virtuale dal 1.6.2012 al 22.4.2015. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e sostenendo che la residenza legale dovesse intendersi in senso sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla premessa che il requisito della residenza decennale costituisce presupposto indefettibile della naturalizzazione. L’art. 9 lett. f) legge n. 91/1992, nel richiedere che lo straniero risieda legalmente “da almeno” dieci anni, va letto nel senso che il decennio non è requisito per la sola proposizione della domanda, ma condizione di fatto che deve perdurare sino al giuramento.
Tale lettura è confermata dall’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993, secondo cui le condizioni previste per l’istanza “devono permanere sino alla prestazione del giuramento”, nonché dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 572/1993, che considera legalmente residente chi ha soddisfatto gli adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica. La residenza legale non coincide con la residenza abituale: rileva il tempo trascorso in posizione di legalità, non la mera presenza sul territorio.
Il Tribunale ha poi escluso che la residenza possa provarsi con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica. L’art. 1 d.P.R. n. 362/1994 e la richiamata disposizione regolamentare impongono di riferirsi alle risultanze dei registri dell’anagrafe, senza che tale elemento possa essere surrogato da indizi presuntivi. La circolare ministeriale del 5.1.2007, pur ammettendo assenze temporanee, ribadisce che l’aspirante cittadino deve aver mantenuto in Italia la residenza legale, con iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno validi per l’intero arco temporale.
Quanto alla cancellazione per irreperibilità, il Collegio ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi correttivi davanti agli uffici anagrafici, il ricorso gerarchico improprio al Prefetto o l’azione davanti al giudice ordinario, al quale appartengono le controversie su iscrizione e cancellazione anagrafica. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione su tale questione.
Nel caso concreto, la discontinuità delle iscrizioni anagrafiche esclude i requisiti della continuità e della legalità della residenza. Il decreto prefettizio di inammissibilità è quindi immune dai vizi denunciati e il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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