Accesso al fascicolo di marchio: diniego generico illegittimo (TAR Lazio n. 2832 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti del fascicolo relativo a una domanda di registrazione di marchio è illegittimo se l’amministrazione lo fonda su generiche esigenze di riservatezza, senza indicare quali specifiche informazioni segrete o riservate vengano in rilievo. L’onere di allegare e provare il pregiudizio concreto grava sul controinteressato, che non può limitarsi a un richiamo indifferenziato a privative industriali o strategie aziendali. Poiché la domanda di marchio non comporta di regola l’allegazione di dati riservati, la consultabilità dei fascicoli è la regola, ai sensi dell’art. 186, comma 2, cod. proprietà industriale e dell’art. 33, comma 1, del Regolamento di attuazione. Ove sussistano dati sensibili, l’amministrazione deve disporre l’oscuramento parziale e non il diniego totale.
Il Fatto
Un Consorzio riconosciuto con decreto ministeriale quale soggetto incaricato della tutela e della vigilanza su una indicazione geografica protetta ha chiesto all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia del fascicolo relativo a una domanda di registrazione di marchio presentata da una società, comprensivo del provvedimento di rifiuto e della corrispondenza procedimentale.
L’Ufficio ha accolto l’istanza solo in parte, sottraendo all’ostensione il provvedimento di rifiuto e la corrispondenza in nome della riservatezza ex art. 24 legge n. 241/1990, prima ancora che la controinteressata formalizzasse la propria opposizione. Il Consorzio ha impugnato il diniego parziale davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’accesso integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i motivi per connessione logica e giuridica e li accoglie. Il primo passaggio riguarda la posizione del ricorrente: il decreto ministeriale lo qualifica come unico soggetto delegato alla vigilanza sulla denominazione contro abusi ed evocazioni improprie, sicché il suo interesse conoscitivo è pienamente qualificato dalla funzione di interesse generale svolta.
Nel merito, il diniego è illegittimo perché l’amministrazione ha richiamato generiche esigenze di riservatezza senza soddisfare l’onere motivazionale proprio della materia. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’amministrazione non può opporre ragioni generiche di segretezza industriale o commerciale, ma solo l’esistenza di specifiche informazioni riservate, da valutare alla luce dell’art. 98 cod. proprietà industriale.
Su questo punto il Tribunale invoca il precedente della stessa sezione n. 14867/2025, che esige che il controinteressato si opponga formalmente provando il pregiudizio al proprio know-how, e il precedente n. 2029/2025, che esclude che il mero richiamo al segreto industriale possa erigersi a schermo assoluto sull’intera documentazione istruttoria.
Applicando tali principi, il diniego anticipato rispetto all’opposizione e la stessa opposizione della controinteressata, limitata a un generico richiamo alle strategie aziendali, non assolvono l’onere probatorio. L’art. 186, comma 2, cod. proprietà industriale e l’art. 33, comma 1, del Regolamento pongono la consultabilità dei fascicoli dei marchi come regola, poiché la domanda di marchio non prevede di norma informazioni riservate.
Il Collegio aggiunge che, in presenza di dati sensibili, l’UIBM avrebbe dovuto procedere con l’oscuramento parziale e non con il diniego totale. Non avendo l’amministrazione chiarito nemmeno in sede difensiva quali specifici aspetti presentassero dati sensibili, il ricorso è accolto, con ordine di esibizione e rilascio degli atti entro trenta giorni e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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