Ricorso improcedibile per adesione INDIRE e rinuncia titolo estero (TAR Lazio n. 5254 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal difensore della parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito quando la parte manifesta l’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi prendere atto della dichiarazione e pronunciare la declaratoria di improcedibilità. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, valutati alla luce delle circostanze del caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento del titolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola, per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva sette censure incentrate sulla violazione della normativa comunitaria e italiana in materia di riconoscimento dei titoli stranieri, nonché sull’eccesso di potere, richiamando anche l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE.
Il Ministero si costituiva in giudizio e, alla camera di consiglio, l’istanza cautelare veniva accolta. In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa del ricorrente depositava istanza di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’interessato aderito ai percorsi INDIRE e formalizzato sul portale l’istanza di rinuncia al riconoscimento del titolo estero, chiedendo altresì la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’espressa dichiarazione della difesa di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. La giurisprudenza univoca citata in sentenza – tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 – conferma che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.
In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito una volta che la parte abbia manifestato la propria volontà di non proseguire, imponendosi una declaratoria conforme alla richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per disporne la compensazione, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie concreta.
Nota della Redazione
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