Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 8088 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio di attività professionale subordinata al riconoscimento di un titolo conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La scadenza del termine senza l’adozione del provvedimento determina la configurabilità del silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di provvedere. Nell’esame dell’istanza, l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche in regime di formazione a tempo parziale, e disporre, se del caso, adeguate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del titolo in Italia. Il Ministero non provvedeva, sicché la interessata adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Nella fattispecie, tale termine era decorso senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, rendendo così configurabile il silenzio-inadempimento.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza, commisurando il termine per l’adozione del provvedimento a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto del rilevantissimo numero di richieste della specie, come da precedenti richiamati in motivazione. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda nel successivo termine di 90 giorni.
Nel disporre l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato e dall’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022), ribadendo che l’Amministrazione deve esaminare l’istanza di riconoscimento alla luce dell’intera formazione del richiedente, verificando la coerenza del titolo con la normativa europea e la sussistenza di eventuali differenze sostanziali che giustifichino l’imposizione di misure compensative. La verifica deve essere condotta conformemente ai principi della Corte di Giustizia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate nella misura di €500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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