Ottemperanza parziale per la Carta docente: residuano interessi e rivalutazione (TAR Lombardia n. 2291 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è ammissibile solo dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’avvenuto pagamento del capitale, intervenuto in corso di giudizio, determina una declaratoria di improcedibilità parziale per cessazione della materia del contendere solo se l’Amministrazione fornisce prova dell’integrale esecuzione del dictum giudiziale. Ove residuino voci accessorie, come interessi legali e rivalutazione monetaria, il ricorso è accolto per la parte residua, con conseguente obbligo di pagamento entro un termine assegnato e nomina fin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel gennaio 2024, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza.
In corso di giudizio, l’Amministrazione provvedeva al caricamento dell’importo capitale di € 3.000,00 sulla Carta docente, lasciando però insoddisfatta la parte relativa a interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’avvenuto pagamento della somma capitale da parte dell’Amministrazione non era sufficiente a integrare l’integrale esecuzione della sentenza. Poiché residuava l’obbligo di corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, la sola parziale esecuzione non poteva comportare una declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso. L’onere di provare l’integrale adempimento grava sull’Amministrazione, che nel caso di specie non vi aveva provveduto.
La sentenza ha quindi dichiarato l’improcedibilità parziale per la sorte capitale e ha accolto il ricorso per la parte residua, condannando il Ministero a corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata dal deposito della sentenza ottemperanda (20 dicembre 2023) fino alla data del pagamento del capitale (12 febbraio 2026), entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, senza compenso aggiuntivo, alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione di tutti gli atti necessari. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.