Silenzio della Prefettura sull’accoglienza del richiedente asilo (TAR Lazio n. 2710 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, presentata dal richiedente protezione internazionale, integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento lesiva del dovere di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, imposto dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il quadro di tutele delineato dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 grava l’Amministrazione di obblighi specifici in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. L’inerzia si pone in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, nella sua qualità di richiedente protezione internazionale, aveva presentato al momento della domanda di riconoscimento dello status l’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non aveva adottato alcun provvedimento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Roma. Con decreto cautelare del 19 gennaio 2026, emesso inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a., era stata accolta la domanda e ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite nemmeno nel giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dandone avviso alle parti a verbale e trattenendo la causa in decisione.

Sul merito, il TAR ha ricondotto la posizione del ricorrente al quadro del d.lgs. n. 142 del 2015, che pone a carico dell’Amministrazione competente obblighi puntuali in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. Su tale disciplina innesta il generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, fissato dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

Nel caso concreto, a fronte di un’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare il provvedimento dovuto nel termine di legge. Tale condotta contrasta con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Il Collegio ha dunque dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia ha disposto sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, che provvederà con ulteriori trenta giorni, anche a mezzo di funzionario delegato.

La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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