Illegittima la detrazione dell’anzianità per i militari sospesi per obbligo vaccinale (TAR Abruzzo n. 211 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nel prevedere che l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, costituisce disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza sanzionatoria la sospensione. La detrazione dell’anzianità di grado, applicata ai militari sospesi per omessa vaccinazione, è illegittima, in quanto sanzione ulteriore non espressamente prevista dalla norma emergenziale, la cui interpretazione stretta non consente sacrifici aggiuntivi. La perdita di anzianità non è indispensabile per la profilassi pandemica e non è proporzionata rispetto all’esigenza di contenimento della diffusione del contagio.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza impugnava la determina con cui il Comando Generale aveva disposto, quale conseguenza della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021, la perdita di anzianità dal grado. Il provvedimento si aggiungeva alla misura speciale della sospensione, già impugnata con separato ricorso. L’amministrazione, costituita tramite l’Avvocatura dello Stato, depositava documenti e una relazione sulla conformità del provvedimento; non articolava specifiche difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro giurisprudenziale sulla legittimità dell’obbligo vaccinale. Le pronunce della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023 e n. 188 del 2024, la sentenza della CGUE, sez. X, 12 giugno 2025, C-219/24 e le decisioni della Corte EDU hanno ritenuto compatibile con i sistemi di tutela la sospensione dei lavoratori non vaccinati. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la norma speciale dell’art. 4-ter prevede quale unica conseguenza dell’inadempimento la sospensione dall’attività lavorativa, senza possibilità di applicare ulteriori sanzioni.
La misura della detrazione dell’anzianità di grado è stata quindi ritenuta illegittima, in quanto non rientra tra le conseguenze espressamente previste dalla disposizione emergenziale. La norma, per la sua portata letterale e per la necessità di un’interpretazione stretta volta a limitare il sacrificio richiesto al singolo, non consente di addossare al militare conseguenze ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione. Il Collegio ha richiamato il prevalente orientamento dei T.A.R. Veneto n. 1917/2024, T.A.R. Sicilia n. 1700/2024 e T.A.R. Lazio, sez. I-bis, n. 23831/2025, che hanno escluso la legittimità della decurtazione dell’anzianità per i militari sospesi.
L’art. 858, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che disciplina le detrazioni di anzianità, individua cause specifiche, in massima parte riconducibili a rilievi disciplinari. Tali presupposti non ricorrono nella specie, poiché l’art. 4-ter esclude espressamente le “conseguenze disciplinari”. La perdita di anzianità costituisce una misura pregiudizievole per lo status del dipendente, non specificamente prevista, non indispensabile per la profilassi e sproporzionata rispetto alle finalità di tutela della salute pubblica. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti gravati e compensazione delle spese per la novità della controversia.
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Nota della Redazione
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