Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel concorso militare (TAR Lazio n. 2685 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. La dichiarazione resa dal difensore, che attesti il venir meno dell’interesse del proprio assistito, esonera il Collegio dall’esame del merito e impone la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito del giudizio giustifica, in via eccezionale, la compensazione integrale delle spese quando sussistano giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone anche la sospensione, il provvedimento con cui la Commissione competente lo aveva dichiarato non idoneo agli accertamenti psico-fisici nell’ambito del procedimento di reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri, avviato con bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ S.S. n. 55 del 12 luglio 2022. Il ricorso investiva anche i verbali e le risultanze degli accertamenti, gli atti del bando — in particolare l’art. 10, commi 3, 6 e 8 — e la normativa tecnica richiamata, oltre al d.P.R. n. 207/2015 e al D.M. 4 giugno 2014.

Il ricorrente domandava l’ammissione in sovrannumero alle successive prove concorsuali e, in via subordinata, il risarcimento del danno per perdita di chance. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione del 9.12.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che è venuto meno l’interesse del proprio assistito alla decisione, chiedendo che il Collegio dichiarasse l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, ha rilevato che non restava altro che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la condizione dell’azione. La declaratoria si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina appunto i casi di improcedibilità, richiamato unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.

Quanto al regime delle spese, la Corte ha ritenuto che, in considerazione dell’esito del giudizio, sussistano giusti motivi per disporne, in via eccezionale, la compensazione integrale. La pronuncia non esamina quindi il merito delle censure sull’idoneità psico-fisica e sui parametri fisici contestati, restando la decisione confinata al piano processuale.

Il Collegio ha infine disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e ha ordinato alla Segreteria, in caso di diffusione del provvedimento, di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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