Ottemperanza per carta docente: l’amministrazione deve eseguire il giudicato del giudice ordinario (TAR Lazio n. 4569 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. è ammessa anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato; in caso di inadempimento accertato, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine, nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento delle penalità di mora non è dovuta quando non emerge una volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’esecuzione, come nel caso di ottemperanza a sentenza emessa da meno di due anni.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica (c.d. bonus docenti) per l’aggiornamento e la formazione professionale, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito tardivamente, senza fornire elementi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario, al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che l’attività richiesta all’amministrazione non risultava svolta e che dagli atti non emergevano elementi che dimostrassero l’esecuzione o l’esistenza di sopravvenienze ostative. La costituzione dell’amministrazione, di mero stile, non aveva fornito chiarimenti utili.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, con esclusione delle competenze liquidate al difensore, già pagate. Ha nominato fin da subito un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.

La domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora è stata respinta. Il giudice ha escluso la volontà dell’amministrazione di sottrarsi all’esecuzione, considerato che l’ottemperanza riguardava una sentenza emessa da meno di due anni. Ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, e liquidate forfettariamente in misura ridotta, tenuto conto del carattere esecutivo del giudizio e applicando i minimi dei parametri del D.M. 55/2014, con riduzione del 30% per l’assenza di questioni complesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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