Improcedibilità per definizione agevolata del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 2709 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata del payback sui dispositivi medici, disciplinata dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non può invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché non è sufficiente la dichiarazione di avvenuto pagamento delle quote, occorrendo la prova di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma. La definizione della controversia in tali sensi giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al servizio sanitario, ha impugnato la determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte e i decreti del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre agli atti presupposti, in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni patrimoniali.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome — e la Regione Piemonte. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato istanza ex art. 13-quater disp. att. c.p.a., dichiarando l’avvenuto pagamento delle quote di payback a seguito dell’adesione alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione degli effetti della definizione agevolata sul giudizio pendente. La ricorrente ha rappresentato di aver aderito alla definizione disciplinata dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di aver corrisposto le quote di payback dovute.
Il collegio osserva che tale dichiarazione esplicita la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere. L’adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle quote hanno infatti soddisfatto l’interesse sostanziale che la ricorrente intendeva perseguire con l’impugnazione, rendendo non più attuale la necessità della pronuncia richiesta.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Tribunale esclude, però, che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere: tale esito presupporrebbe la prova di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina richiamata. Nell’assenza di tale prova, il venir meno dell’interesse si traduce in improcedibilità, e non nella cessazione del contendere.
Quanto alle spese, la definizione della controversia nei sensi indicati legittima la compensazione tra le parti, in ragione dell’intervenuta caducazione dell’interesse per effetto di una scelta processuale della ricorrente.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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