Canna fumaria e sistemi alternativi, illegittimo il regolamento capitolino (TAR Lazio n. 2395 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per contrasto con la disciplina della legge regionale, l’art. 64-bis del Regolamento di igiene di Roma Capitale nella parte in cui subordina a condizioni e limiti l’impiego di apparati tecnologici alternativi alla canna fumaria. La legge regionale, lungi dal consentire ai Comuni di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l’unico strumento idoneo allo smaltimento dei fumi, impone di favorire l’utilizzo di sistemi moderni ed ecologicamente avanzati, idonei a migliorare la salubrità degli ambienti. La scelta regolamentare che si traduce in una preferenza sistematica per la canna fumaria, senza il supporto di un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica, è illegittima e ne impone la disapplicazione. Ne consegue la vigenza di un regime tendenzialmente equiparato tra canna fumaria e metodi alternativi, fermo il potere dell’amministrazione di verificarne caso per caso l’adeguatezza.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 21.03.2025 una SCIA per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dichiarando di avvalersi, per i processi di cottura, di un apparato tecnologico alternativo di aspirazione e filtrazione delle emissioni, nei casi previsti dall’art. 64-bis del Regolamento di igiene. Roma Capitale ha dapprima comunicato l’inefficacia della segnalazione, in quanto l’installazione degli impianti alternativi sarebbe consentita solo per i locali siti in contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico.
Di qui il ricorso introduttivo e, nelle more, un nuovo provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA, adottato il 25.09.2025 e fondato sull’esercizio di attività di friggitoria, cui hanno fatto seguito un primo e un secondo ricorso per motivi aggiunti, quest’ultimo avverso la determinazione di integrazione e rettifica del 07.10.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo i primi provvedimenti integralmente sostituiti da quello del 07.10.2025, gravato con i secondi motivi aggiunti. È stato tuttavia ritenuto persistente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dei primi atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in ragione dell’interesse risarcitorio manifestato dalla parte.
È stata respinta l’eccezione di tardiva impugnazione dell’art. 64-bis come modificato dalla D.A.C. n. 140/2025, avendo la disposizione regolamentare prodotto effetti pregiudizievoli solo a seguito delle determinazioni del 29.07.2025 e del 04.09.2025, entrambe tempestivamente gravate.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che il rinvio alle industrie insalubri di seconda classe circoscriva l’ambito del divieto ai soli esercizi che somministrano in via esclusiva cibi fritti. La normativa statale non reca una definizione autonoma di “friggitoria”; essa caratterizza piuttosto le attività suscettibili di produrre esalazioni nocive in relazione alle lavorazioni svolte. L’art. 64-bis va dunque letto come riferito all’attività di frittura in sé, a prescindere dalla denominazione dell’esercizio, non essendo praticabile una verifica caso per caso sulla quantità di alimenti fritti. L’amministrazione ha pertanto correttamente inibito l’attività di frittura, restando possibile l’esercizio mediante cotture diverse.
Il Collegio ha poi scrutinato la coerenza del regolamento con l’art. 78 della legge della Regione Lazio n. 22 del 2019. La norma regionale impone ai Comuni di perseguire il miglioramento della salubrità degli ambienti favorendo l’utilizzo di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente all’avanguardia. Roma Capitale, all’esito di un vivace contenzioso, ha invece irrigidito l’obbligo di canna fumaria, riservando i metodi alternativi a ipotesi meramente derogatorie, senza alcuna istruttoria tecnico-scientifica a fondamento della scelta.
Di qui la disapplicazione dell’art. 64-bis per contrasto con la disciplina regionale, con conseguente tendenziale equiparazione, per tutto il territorio comunale, tra canna fumaria e metodi alternativi, fermo il potere dell’amministrazione di verificarne nel concreto l’adeguatezza. Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, è stata accertata l’illegittimità delle determinazioni del 03.04.2025 e del 25.09.2025 e il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento della determinazione del 07.10.2025. Spese compensate.
Nota della Redazione
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