Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per stranded costs (TAR Lombardia n. 3315 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da una modificazione della disciplina applicabile che rimette a un provvedimento amministrativo non ancora adottato la definizione degli aspetti controversi, rende improcedibile il ricorso. La sopravvenuta norma di legge che demanda all’Autorità la disciplina di dettaglio priva di attualità l’interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito, poiché la controversia resta assorbita nella futura determinazione amministrativa. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in presenza di accordo tra i difensori, compensa le spese di giudizio.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, la deliberazione A.R.E.R.A. del 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/EEL, che disciplina il servizio a tutele graduali per le piccole imprese nel settore dell’energia elettrica ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il ricorso è stato depositato il 1° aprile 2021 a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Le ricorrenti deducono che la deliberazione non prevede adeguate forme di ristoro dei costi residui degli operatori uscenti (i c.d. stranded costs), né disciplina il trasferimento dei lavoratori dipendenti dai gestori uscenti ai nuovi gestori. Chiedono quindi il parziale annullamento dell’atto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. L’Autorità si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza, la difesa delle ricorrenti segnala la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Sopravviene infatti l’art. 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 181 del 2023, convertito in legge n. 11 del 2024, che rimette la definizione della disciplina di dettaglio relativa agli stranded costs a una successiva deliberazione di A.R.E.R.A., allo stato non ancora emanata.
Il Collegio prende atto di tale segnalazione e rileva che nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito. La sopravvenuta norma di legge, spostando il baricentro della disciplina su un futuro provvedimento amministrativo, priva di attualità l’interesse delle ricorrenti a una pronuncia giurisdizionale.
Il Tribunale dichiara conseguentemente l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. Quanto alle spese, avuto riguardo all’accordo intervenuto tra i difensori delle parti costituite, le stesse sono compensate.
L’udienza di smaltimento del 16 ottobre 2025 si è svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con trattazione sugli scritti su istanza dell’Avvocatura erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.