Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità per dichiarazione del difensore (TAR Lombardia n. 3586 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, munito del potere di rinunciare al ricorso, di non avere più interesse alla decisione della causa costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Tale manifestazione di volontà, espressa alla luce del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, impone al Collegio di accertare la cessazione dell’interesse e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree comprese in un comparto territoriale del Comune di Olgiate Comasco, impugnava la delibera consiliare di approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui respingeva le osservazioni presentate e manteneva la disciplina previgente. A seguito dello stralcio delle modifiche relative al comparto, la società proponeva ricorso al TAR deducendo la contraddittorietà e il difetto di motivazione degli atti comunali. Si costituivano il Comune e la Provincia di Como, la quale eccepiva in rito l’inammissibilità del gravame. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, il difensore della ricorrente dava atto a verbale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione del difensore di parte ricorrente, il quale risultava munito anche del potere di rinunciare al ricorso, integra un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La valutazione si fonda sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo, in virtù del quale la parte sostanziale, tramite il proprio difensore, ha manifestato la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio.
La circostanza è stata assunta dal Tribunale come elemento sufficiente per accertare la cessazione dell’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, dopo la proposizione del ricorso, sopravvenga una causa che ne determini l’improcedibilità. Il Collegio ha precisato che la dichiarazione resa a verbale non richiede ulteriori allegazioni o verifiche sostanziali, poiché esprime in modo inequivoco la scelta della parte di non proseguire il processo.
In ragione della definizione in rito del giudizio, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, trattandosi di esito non dipendente dal comportamento processuale delle parti ma dalla sopravvenuta carenza dell’interesse originariamente azionato. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la manifestazione di volontà della parte come indice decisivo per la declaratoria di improcedibilità.
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Nota della Redazione
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