L’ottemperanza per il credito del docente non vincola l’Amministrazione sui conteggi degli interessi (TAR Lombardia n. 3760 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. L’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge ex artt. 1283 e ss. cod. civ. La condanna al pagamento di somme di danaro impone all’Amministrazione di attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023. La sentenza, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma complessiva, passava in giudicato e veniva notificata, ma l’Amministrazione non adempiva. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e fondata su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha precisato che l’inottemperanza dell’Amministrazione non era stata adeguatamente contrastata e che il termine dilatorio per il pagamento era ormai decorso.
Nel merito, il giudice ha chiarito che il calcolo delle somme operate dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che dovrà verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, secondo i parametri del titolo e della legge. La pronuncia ha quindi assegnato all’Ente il termine di novanta giorni per adempiere, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, in quanto l’inadempimento era incontestato al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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