Obbligo di valutare soluzioni alternative per la collocazione dei cassonetti (TAR Lazio n. 2350 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un regolamento di polizia urbana che consente, in via eccezionale e previa autorizzazione, la collocazione su suolo pubblico dei contenitori della raccolta differenziata ove manchino spazi condominiali adeguati, l’amministrazione comunale non può ordinare la rimozione dei contenitori e la collocazione su area privata senza avere previamente esaminato, in contraddittorio con l’amministratore di condominio, la possibilità di una soluzione alternativa. La mera richiesta di un incontro, antecedente agli atti impugnati, impone all’ente di disporre una formale convocazione e di dare atto funditus delle ragioni dell’eventuale diniego. L’omessa istruttoria e l’insufficiente motivazione rendono l’atto illegittimo per eccesso di potere, restando salvo il potere dell’ente di una nuova motivata determinazione.
Il Fatto
Il condominio ricorrente impugnava la nota con cui il Settore VI Tutela dell’Ambiente del Comune resistente, in applicazione di una presupposta ordinanza sindacale e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, ordinava di rimuovere la batteria di contenitori della raccolta differenziata posizionata su una strada privata con accesso al transito pubblico e di collocarla nell’area privata di pertinenza condominiale, oltre a provvedere alla pulizia dell’area.
Il ricorrente deduceva la violazione del diritto del portatore di handicap a un’area riservata, la violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto, sostenendo la disponibilità di spazi privati idonei e la necessità di una istanza di autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, ritenendo fondato il terzo motivo, relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune, nonostante le sollecitazioni dell’amministratore di condominio, non ha esaminato la possibilità di una soluzione alternativa prevista dall’art. 9, comma secondo, del Regolamento di Polizia Urbana, che consente, in via eccezionale e sempre previa apposita autorizzazione, lo spostamento dei contenitori su suolo pubblico quando non esistano spazi condominiali adeguati.
Il Tribunale ha osservato che, pur non essendo stata depositata mediante protocollo l’istanza formale di autorizzazione, dagli atti di giudizio risultava che l’amministratore, con istanza del 18 luglio 2022, antecedente agli atti impugnati, aveva chiesto di fissare un appuntamento per valutare congiuntamente soluzioni alternative. Tale richiesta, per il suo contenuto, doveva essere intesa come manifestazione della volontà di accedere alla procedura regolamentare.
Tenuto conto dei bisogni e delle esigenze sottesi alla ricerca di soluzioni alternative, il Comune avrebbe dovuto dapprima disporre una formale convocazione dell’amministratore e, in seguito, dare atto funditus delle ragioni dell’eventuale decisione negativa. Nel caso concreto, ciò non è avvenuto.
Ne consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fatto salvo il potere di nuova motivata determinazione da parte dell’ente locale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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