Requisito anagrafico del legale rappresentante per accesso alla riserva nazionale PAC (TAR Lazio n. 12035 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito anagrafico che condiziona l’accesso alla riserva nazionale nell’ambito della PAC — consistente, per le persone giuridiche, nell’avere il legale rappresentante un’età non superiore a sessant’anni — è legittimo, non ponendosi in contrasto né con il D.Lgs. n. 99/2004 né con il Regolamento UE 2021/2115. La definizione di imprenditore agricolo professionale contenuta nella fonte primaria nazionale non assume rilievo ai fini dell’individuazione dei presupposti soggettivi dei beneficiari di una misura di sostegno agricolo. Il provvedimento di annullamento e recupero dei titoli assegnati, in quanto adottato in autotutela in applicazione di un’attività doverosa e vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990; al contempo, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio.
Il Fatto
Una società agricola, attiva nel settore dal 2017, presentava nel maggio 2023 una domanda unica per ottenere l’accesso ai sussidi della riserva nazionale, in particolare per terreni situati in zone montane. A seguito di una rinnovata istruttoria, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.) annullava l’assegnazione di 43 titoli DAR per un valore complessivo di Euro 7.070,57 e richiedeva la restituzione delle somme erogate in eccesso. Il provvedimento si fondava sull’art. 12, comma 6, del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022, ritenendo che il legale rappresentante della società, all’epoca della domanda, avesse superato il limite massimo di età di sessant’anni previsto dalla norma.
La società impugnava il provvedimento e, in parte qua, la disposizione ministeriale, deducendone l’illegittimità per contrasto con il D.Lgs. n. 99/2004 e con il Regolamento UE 2021/2115, nonché per vizi procedimentali quali la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo le censure non condivisibili. Quanto al dedotto contrasto con il D.Lgs. n. 99/2004, il Collegio osserva che tale fonte attiene alla definizione generale di imprenditore agricolo professionale, mentre la norma ministeriale regola misure di sostegno al settore agricolo nell’ambito della PAC, operando su un piano distinto e non sovrapponibile. Il requisito anagrafico è stato valutato come oggettivo, razionale, logico e non manifestamente discriminatorio, in quanto fondato su un presupposto neutro.
In ordine alla compatibilità con il diritto unionale, il Regolamento UE 2021/2115 attribuisce agli Stati membri la facoltà di fissare nei piani strategici le definizioni di agricoltore e le condizioni pertinenti. La norma ministeriale, imponendo il limite di età del legale rappresentante, è stata adottata nell’esercizio di tale facoltà e risulta coerente con le previsioni regolamentari.
La reiezione delle censure sostanziali determina la legittimità del provvedimento di annullamento, essendo l’Amministrazione vincolata all’applicazione dei requisiti fissati dal decreto ministeriale. Con riguardo ai vizi procedimentali, la Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5183 del 2024, secondo cui la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non inficia la legittimità dell’atto conclusivo quando l’attività sia doverosa e vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è invece escluso, trattandosi di provvedimento di secondo grado adottato d’ufficio.
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Nota della Redazione
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