Ottemperanza al giudicato di condanna dell’Amministrazione e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1681 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto dal creditore di un giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro va accolto quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi degli interessi e degli accessori prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.
Il Fatto
Due sentenze del giudice del lavoro avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, in favore del difensore distrattario delle parti ricorrenti, la somma complessiva di euro 2.559,63 a titolo di compensi professionali. I titoli erano passati in giudicato e risultavano ritualmente notificati.
Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare il pagamento della somma, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’ente resistente alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza di un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pretesa è risultata sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, che non si è costituito per contestarla nel merito.
Il Tribunale ha però precisato la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Sul piano processuale, la Corte ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati, degli oneri di registrazione e delle spese di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del carattere minimo e stereotipato dell’attività. Infine, in considerazione dei possibili profili di danno erariale, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti competente.
Nota della Redazione
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