Cittadinanza iure sanguinis e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 2348 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delineato dalla legge n. 91/1992, le ipotesi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, per nascita da cittadini emigrati all’estero, non integrano una concessione demandata al potere discrezionale dell’amministrazione, ma costituiscono un vero e proprio diritto soggettivo. Gli organi competenti possono adottare solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo. Le relative controversie non sono pertanto proponibili davanti al giudice amministrativo, la cui giurisdizione resta limitata all’impugnativa dei provvedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione adottati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui il Consolato Generale d’Italia in Chicago ha respinto la domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata in qualità di discendenti da un avo cittadino italiano. L’impugnazione è diretta anche alla disapplicazione degli atti presupposti e consequenziali.

I Ministeri resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Consolato e, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dopo l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. e una memoria di controdeduzione, la causa è giunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, rilevandone l’identità contenutistica, essendo uno dei due un duplicato dell’altro.

Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento in materia e lo conferma. La legge n. 91/1992 non configura l’acquisto della cittadinanza iure sanguinis come concessione rimessa alla discrezionalità amministrativa. L’amministrazione non esercita un potere di apprezzamento: accerta e dichiara uno status che si è già prodotto per effetto della discendenza. Ne deriva che la posizione giuridica del richiedente ha la consistenza del diritto soggettivo.

Il Collegio richiama Cass. civ. Sez. I n. 17161 del 2023 e Cass. civ. n. 22271 del 2016, oltre a numerose pronunce della Sezione, da ultimo le sentenze nn. 23081 e 18037 del 2025. Da tali arresti si ricava che la giurisdizione amministrativa è circoscritta all’impugnativa dei provvedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Solo in tali fattispecie, infatti, emerge un potere discrezionale che presuppone un apprezzamento di opportunità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, a fronte del quale stanno i diritti politici e i doveri di cui agli artt. 52 e 53 Cost.

Applicando tale principio, i ricorsi sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale potranno essere riproposti nelle forme e nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *