Cittadinanza: notizia di reato e reddito insufficiente giustificano il diniego (TAR Lazio n. 2347 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza italiana per naturalizzazione può fondarsi sulla mera notizia di reato per furto aggravato, anche se seguita da archiviazione, poiché la valutazione amministrativa sull’affidabilità del richiedente si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 attribuisce all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale, volto a tutelare l’interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il requisito reddituale minimo, parametrato al reddito esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria, costituisce requisito indefettibile e la sua insufficienza può giustificare il diniego. L’archiviazione del procedimento penale non equivale a riabilitazione e non impedisce la valutazione negativa del medesimo fatto sul piano amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione nell’aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respinge l’istanza con decreto del 22 gennaio 2020, rilevando una notizia di reato per furto aggravato risalente al settembre 2011 e una percezione reddituale insufficiente rispetto ai parametri di legge.

Nel procedimento amministrativo l’Amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi con nota del 27 giugno 2019, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e le osservazioni presentate dall’interessato erano state giudicate non dirimenti. Avverso il diniego il ricorrente propone ricorso davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione: il Ministero si era ancorato alla sola notizia di reato trascurando il decreto di archiviazione del 2012 e la documentazione reddituale prodotta. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso e conferma la legittimità del diniego sotto entrambi i profili. Sul versante penale, la condotta contestata assume rilievo nel giudizio complessivo sulla significatività della personalità dell’autore, essendo stata commessa nel settembre 2011, entro il periodo di osservazione decennale antecedente la domanda, in cui devono maturare i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.

Il Collegio osserva che il furto aggravato è punito con pena edittale pari o superiore a tre anni e rientra tra i reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992: tale disposizione è a fortiori preclusiva della naturalizzazione. Il richiamo al precedente TAR Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023 sostiene l’argomento.

La discrezionalità amministrativa nella concessione dello status civitatis consente che la valutazione del fatto ai fini del provvedimento amministrativo si ponga su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. Il Collegio invoca il fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico e i precedenti TAR Lazio, sez. I ter, nn. 10323/2021 e 3345/2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 802 del 2019. Ne deriva che l’archiviazione non giova al ricorrente: il reato è valutato non sotto il profilo della condanna, ma dell’interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini, secondo il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 2476/2018. Il giudizio prognostico investe anche l’area della prevenzione e ogni situazione di astratta pericolosità sociale, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 1057 del 2022.

Quanto al requisito reddituale, il TAR richiama i parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989, fissati dall’Amministrazione come soglia minima indefettibile. La verifica riguarda il triennio precedente la domanda, ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 362/1994, ma si estende al periodo successivo fino al giuramento, ex art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993. Nel caso concreto il reddito dichiarato risulta inferiore al parametro per un nucleo composto dal richiedente e da due figli a carico, sicché l’insufficienza reddituale può costituire di per sé causa idonea a giustificare il diniego.

Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, si fonda su determinazioni che esplicano il potere sovrano dello Stato e presuppone che nessun dubbio sussista sull’affidabilità del richiedente e sulla piena adesione ai valori costituzionali, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. III, n. 657 del 2017. Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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