Art. 1966.

Art. 1966.

Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.

Libro IV — Delle obbligazioni