Danno all’immagine e transazione ANAS: autonomia dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 68 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione intervenuta tra la società pubblica danneggiata e il dipendente non preclude né limita l’azione di responsabilità amministrativo-contabile della Procura erariale, poiché il credito risarcitorio erariale è affidato a un’iniziativa esclusiva, indisponibile e irrinunciabile e non può formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 1966 cod. civ.. Nel giudizio contabile il danno all’immagine è configurabile anche in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, quando la sentenza di patteggiamento abbia comminato pene accessorie, operando in tal caso l’equiparazione di cui all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.. La prescrizione quinquennale decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso e, per il danno all’immagine, resta sospesa fino alla conclusione del procedimento penale; la costituzione di parte civile dell’ente produce effetto interruttivo permanente sino alla definizione del giudizio penale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lazio ha citato in giudizio quattro dipendenti di ANAS S.p.A., chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di oltre quattro milioni di euro, articolato in danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all’immagine. I fatti contestati riguardavano un sistema corruttivo emerso in un procedimento penale, definito con sentenza di patteggiamento per tutti i convenuti.
Con la sentenza n. 32/2024 la Corte dei conti per la Lazio ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti a titolo di danno patrimoniale diretto, danno all’immagine e danno da disservizio. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale e incidentale i quattro dipendenti, contestando la prescrizione, l’inammissibilità dell’atto di citazione, il valore probatorio del patteggiamento, l’ammissibilità del danno all’immagine e la quantificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di improponibilità fondata sulla transazione intervenuta tra l’ente e una convenuta. La Corte rileva che l’accordo era espressamente concluso fatta salva e impregiudicata l’azione della Procura contabile. Anche a volerlo interpretare diversamente, esso si tradurrebbe in una rinuncia al credito erariale, la cui tutela l’ordinamento affida all’iniziativa esclusiva, indisponibile e irrinunciabile della Procura della Corte dei conti. Non possono essere transatti i diritti indisponibili ex art. 1966 cod. civ., secondo costante giurisprudenza contabile richiamata.
Quanto al valore del patteggiamento, il Collegio ricostruisce il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.: la sentenza a pena concordata non è idonea a fare stato nei giudizi civili, disciplinari o contabili, salvo che siano applicate pene accessorie, nel qual caso opera l’equiparazione alla condanna. Nel caso di specie le pene accessorie vi sono state, cosicché il presupposto del danno all’immagine risulta integrato. Resta ferma l’autonoma valutazione del materiale probatorio penale, in applicazione del principio di non dispersione della prova.
Sulla prescrizione, la Corte ricorda che il nuovo testo dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, fa decorrere il termine dal fatto dannoso e, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Le condotte corruttive, per loro natura occulte, sono emerse solo con l’ordinanza cautelare del 19.10.2015. Per il danno all’immagine il termine è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale; per le altre voci la costituzione di parte civile dell’ente ha prodotto effetto interruttivo permanente. L’art. 66 c.g.c. non si applica ai fatti anteriori all’entrata in vigore del codice, per la clausola di non retroattività.
Nel merito, la Sezione conferma l’impianto della sentenza di primo grado, con alcune riduzioni. Il danno all’immagine è determinato con il criterio presuntivo del doppio della tangente ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 quando vi sia percezione di utilità; in difetto, si ricorre alla quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., parametrata al ruolo e agli altri criteri giurisprudenziali. Il danno da interruzione del nesso sinallagmatico è confermato e rideterminato in misura percentuale della retribuzione, con riduzione per il dipendente la cui retribuzione effettiva era inferiore. Respinta la richiesta di potere riduttivo, escluso per le ipotesi dolose, e l’invocato concorso colposo dell’ente ex art. 1227 cod. civ., poiché il danno è stato scoperto solo tramite indagini penali di cui l’amministrazione non dispone.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1966 c.c. – Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta