La transazione con l’amministrazione non radica la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 8445 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione conclusa da un’amministrazione con un privato non costituisce una forma consensuale di esercizio del potere amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, attesa l’indisponibilità dell’interesse pubblico. Da essa derivano esclusivamente posizioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non collegate, neppure in via mediata, all’esercizio di poteri amministrativi. Ne consegue che le controversie relative all’adempimento o all’inadempimento delle obbligazioni assunte con tale atto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando la natura pubblica di una delle parti stipulanti.
Il Fatto
Una società cooperativa, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, conveniva in giudizio l’amministrazione capitolina per sentirne accertare l’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte con un atto transattivo stipulato nel settembre 2009. L’accordo concerneva l’assegnazione di aree ricadenti in piani di zona e la stipula di una convenzione per la realizzazione di volumi residenziali e non residenziali. In via subordinata, la ricorrente chiedeva la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, oltre al risarcimento dei danni.
In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano un’istanza congiunta di rinvio, fondata sull’esistenza di trattative in corso per il componimento bonario della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che consente il rinvio solo in “casi eccezionali”, ipotesi non riconducibile all’esistenza di mere trattative tra le parti.
Nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando l’art. 1965 cod. civ., il giudice ha osservato che la transazione è il contratto con cui le parti compongono una lite già insorta o la prevengono mediante reciproche concessioni ed è caratterizzata dall’incidenza su una pregressa realtà giuridica, dando luogo, a seconda dei casi, a una transazione innovativa o conservativa. Trattandosi di contratto avente ad oggetto esclusivamente diritti disponibili, ex art. 1966, secondo comma, cod. civ., l’effetto è quello di costituire un nuovo assetto di interessi, con effetti di accertamento e sostitutivi delle originarie obbligazioni.
La Corte ha quindi escluso che la transazione possa essere ricondotta agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990, o agli accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della medesima legge, la cui giurisdizione è devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. Nella stipula dell’atto transattivo le parti agiscono nell’esercizio di poteri privatistici, non estrinsecandosi in esso alcun potere autoritativo. La giurisdizione del giudice amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è infatti condizionata dalla spendita di potere amministrativo, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze Corte cost. n. 204/2004 e Corte cost. n. 191/2006.
Il Collegio ha infine richiamato, in senso conforme, la pronuncia TAR Lombardia, Sez. I, n. 1728 del 2024, precisando che l’accordo transattivo in cui non si estrinsecano poteri autoritativi ma si sanciscono e disciplinano unicamente posizioni giuridiche soggettive di credito e debito non rientra nella categoria degli accordi tra amministrazioni. La domanda potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con spese compensate.
Nota della Redazione
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