Inammissibile il parere sulla definizione bonaria della sanzione accessoria (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 4 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, quando sia preordinata a ottenere un vaglio di legittimità e di merito su una concreta scelta gestionale dell’ente, e non l’interpretazione di norme di contabilità pubblica. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo non si estende a valutazioni su comportamenti oggetto di iniziative giudiziarie attuali o potenziali, né a indicazioni sulle modalità di una specifica attività amministrativa in itinere, per non comprometterne la terzietà e l’indipendenza. Restano ferme, in via generale, le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, dopo aver descritto un contenzioso risalente nel tempo e definito da una sentenza della Corte di Cassazione nel 2020, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo di conoscere se sia possibile accettare, senza esporsi a responsabilità per danno erariale, una definizione bonaria proposta dal debitore principale.

Lo schema proposto prevede il pagamento integrale della sanzione principale e, dall’altro lato, la rinuncia del Comune alla sanzione accessoria e a ogni ulteriore pretesa. Il quesito nasce dal contenzioso originato da un’ordinanza-ingiunzione del 21 maggio 2009, per la coltivazione di sostanze minerali di cava senza autorizzazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica in via preliminare i presupposti di ammissibilità della richiesta, richiamando la giurisprudenza contabile sul concorso delle condizioni soggettive e oggettive. Sotto il profilo soggettivo non emergono profili di criticità: la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL.

Il nodo è invece l’ammissibilità oggettiva. La Sezione ritiene di poter prescindere dalla qualificazione giuridica della proposta di definizione — procedimento conciliativo, accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 o schema civilistico della transazione — perché il quesito sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale di esclusiva competenza dell’ente.

La richiesta, osserva la Corte, è preordinata non a un parere di rilievo interpretativo generale, ma a un vaglio sulla prospettata decisione in ordine alla specifica proposta del debitore. La nozione di contabilità pubblica può essere ampliata fino a ricomprendere materie diverse, ma solo per problematiche ermeneutiche afferenti in via immediata ai limiti e ai divieti posti a tutela degli equilibri di bilancio.

La funzione consultiva non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale, né in una compartecipazione all’amministrazione attiva. Essa, inoltre, non può esercitarsi su quesiti che implicano valutazioni di comportamenti oggetto di iniziative giudiziarie attuali o potenziali, per non interferire con l’esercizio dell’azione erariale.

In un’ottica collaborativa la Sezione richiama comunque i principi costanti in materia di transazioni pubbliche: i limiti sono quelli della legittimazione soggettiva e della disponibilità dell’oggetto; i parametri sono ancorati ai risparmi di spesa e all’equilibrio di bilancio; la transazione presuppone una controversia giuridica e ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art. 1966, secondo comma, cod. civ. Il potere sanzionatorio e le misure afflittive rientrano tra le potestà indisponibili, rispetto alle quali è escluso concludere accordi transattivi. La richiesta di parere è pertanto dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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