Cittadinanza negata per picchettaggio violento e pericolosità sociale (TAR Lazio n. 2302 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel valutare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione non è vincolata al solo accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma deve compiere un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente esteso all’area della prevenzione dei reati e a ogni situazione di astratta pericolosità sociale. Il provvedimento di diniego è legittimo quando si fonda su segnalazioni di polizia e su un procedimento penale pendente, valutati secondo il principio tempus regit actum, ossia con riguardo agli addebiti come emersi al momento della sua adozione. La mera allegazione di una condotta passiva, priva di violenza sulle cose o sulle persone, non è sufficiente a smentire il quadro indiziario quando gli atti di causa documentano un episodio degenerato in violenza. La facoltà di reiterare l’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive, compensa la particolare cautela applicata dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 12 dicembre 2020 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con provvedimento del 23 luglio 2025 il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, richiamando una serie di elementi pregiudizievoli di carattere penale: plurime segnalazioni della Stazione Carabinieri e della D.I.G.O.S. per reati quali violenza privata, minacce, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, interruzione di pubblico ufficio, radunata sediziosa e violazione della legge di pubblica sicurezza, nonché un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Piacenza per violenza privata aggravata e invasione aggravata di edifici.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per inadeguatezza dell’istruttoria e incoerenza della motivazione. Ha sostenuto che i fatti oggetto delle segnalazioni e del giudizio penale si erano realizzati in occasione di picchettaggi non violenti, con condotte meramente ostruzionistiche e passive. Il Ministero si è costituito contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendolo destituito di fondamento. Il punto centrale è la ricostruzione dei fatti: secondo il TAR non può sostenersi che i comportamenti addebitati al ricorrente siano consistiti in atteggiamenti meramente passivi, privi di violenza sulle cose o sulle persone.
Tale ricostruzione è smentita, allo stato degli atti, dal verbale dell’udienza dibattimentale penale svoltasi davanti al Tribunale di Piacenza il 21 ottobre 2025. Da più testimoni emerge una situazione degenerata, con lancio di pietre, pezzi di ferro e di legno da parte degli scioperanti, e la presenza di feriti, tra cui un agente colpito al volto. Tali accadimenti escludono in radice la semplice presenza in un picchetto finalizzato a ostacolare gli automezzi in entrata o in uscita dallo stabilimento. La posizione del ricorrente, ancora da definire nel prosieguo dell’istruttoria dibattimentale, non può quindi dirsi risolta in una condotta meramente passiva.
Il provvedimento impugnato è pertanto immune dai vizi dedotti, essendo stato adottato in ottemperanza al principio tempus regit actum, sulla base degli addebiti penali come emersi al momento della sua adozione. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057), secondo cui nel giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente non si deve tener conto soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma anche dell’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando.
Simili valutazioni sorreggono il giudizio negativo dell’Amministrazione in ordine ai comportamenti ritenuti ostativi alla concessione. La particolare cautela applicata è compensata, secondo il Collegio, dalla facoltà di reiterazione dell’istanza riconosciuta dall’ordinamento già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per l’andamento complessivo della vicenda.
Nota della Redazione
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