Ammonimento per atti persecutori: sindacato limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti (TAR Emilia-Romagna n. 103 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento di cui all’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito con l. n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione con funzione cautelare e dissuasiva, volta a scongiurare la degenerazione di condotte moleste in atti persecutori. Ai fini della sua adozione non è richiesta la prova del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., essendo sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile, secondo massime di esperienza, il compimento di condotte persecutorie e il correlativo stato di ansia o paura della persona offesa. Il Questore gode di ampia discrezionalità nella modulazione dell’istruttoria, che la norma subordina a una valutazione di necessità, e non è tenuto all’audizione del soggetto destinatario. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l’ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009. La misura era stata adottata su richiesta dell’ex compagna, che aveva rappresentato un quadro di condotte assillanti protrattesi per oltre un anno dopo la rottura della relazione.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio e, ove occorra, di quello questorile, deducendo tre motivi: difetto di istruttoria e di motivazione, omesso esame delle censure in sede gerarchica e assenza di autonoma istruttoria della Questura. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 907 del 2026, secondo cui l’ammonimento è misura di prevenzione che presuppone non l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale, ma la sussistenza di elementi dai quali desumere con sufficiente attendibilità un comportamento persecutorio. Ne deriva l’esclusione di una correlazione rigida tra la fattispecie di pericolo e quella incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, Sez. III, n. 748 del 2023, che valorizza la spiccata natura preventiva e cautelare della misura e la formula “se necessario” dell’art. 8, comma 2, la quale affida alla libera valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza la modulazione degli approfondimenti istruttori. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale incontra il limite della manifesta insussistenza dei presupposti.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene infondato il primo motivo. L’ammonimento non si fonda sul solo esposto della persona offesa, ma anche sull’esame di numerosi e persistenti messaggi ed e-mail protrattisi per oltre un anno, la cui consistenza numerica e continuità non è stata contestata. La valutazione delle memorie endoprocedimentali del ricorrente costituisce passaggio motivazionale ulteriore e coordinato con gli elementi istruttori già acquisiti.

Anche il secondo motivo è respinto: il Prefetto ha svolto un’autonoma analisi, anche nel merito, delle dichiarazioni della denunciante e delle difese del ricorrente, avvalendosi dell’istruttoria presso la Questura, senza limitarsi a replicare le conclusioni questorili. Il terzo motivo cade per le medesime ragioni del primo, avendo il Questore correttamente esercitato la discrezionalità affidatagli.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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