Nessun obbligo del Ministero di assistenza giudiziaria per somme confiscate all’estero (TAR Lazio n. 2258 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cooperazione giudiziaria internazionale, il Ministero della Giustizia non è titolare di alcun obbligo né di alcun potere di prestare assistenza finalizzata alla restituzione di somme già definitivamente confiscate da un’autorità giudiziaria straniera in forza di un autonomo titolo ablatorio formatosi nel relativo ordinamento. La richiesta di dissequestro e restituzione di beni già confiscati all’estero non integra un obbligo di risultato in capo all’amministrazione, restando la vicenda estera impermeabile rispetto al proscioglimento intervenuto in Italia. Le mere note interlocutorie del dicastero, prive di efficacia esterna e non espressive di esercizio di potere, non sono impugnabili, né può supplire il rimedio avverso il silenzio quando manca un’inerzia dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto inammissibile e comunque infondato nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, prosciolto in appello per intervenuta prescrizione dei reati contestati, ha chiesto al Ministero della Giustizia di attivare l’assistenza giudiziaria per ottenere dalla Repubblica di San Marino la restituzione di somme già sottoposte a sequestro preventivo in territorio sammarinese. Le somme risultavano però già confiscate in via definitiva all’esito di un autonomo procedimento penale sammarinese per riciclaggio, con devoluzione all’erario di quello Stato.

Il dicastero ha opposto il proprio diniego, ritenendo impossibile intervenire su una decisione definitiva di confisca assunta da uno Stato estero. Il ricorrente ha impugnato il diniego e la successiva nota interlocutoria, chiedendo l’annullamento e l’ordine di inoltro della rogatoria, oltre all’adozione delle misure di attuazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce analiticamente l’iter storico-processuale, evidenziando come la vicenda tragga origine dal procedimento penale avviato in Italia per frode ed evasione fiscale e dal sequestro disposto per rogatoria su somme depositate presso un istituto bancario sammarinese. In parallelo, l’autorità giudiziaria di San Marino ha aperto un autonomo procedimento per riciclaggio, conclusosi con condanna e confisca definitiva del denaro, con ordine di esecuzione del giudice sammarinese.

Il TAR rileva anzitutto l’inammissibilità degli atti impugnati: le note del Ministero non sostanziano provvedimenti lesivi dotati di efficacia esterna, trattandosi di mere comunicazioni interlocutorie che non esprimono esercizio di potere. Il ricorrente non ha neppure esperito la procedura avverso il silenzio, non essendo configurabile alcuna inerzia dell’amministrazione.

Nel merito, il Collegio esclude che il Ministero fosse gravato da un obbligo di risultato finalizzato alla riacquisizione delle somme. La detenzione del denaro da parte dello Stato sammarinese si fonda su un autonomo titolo inoppugnabile formatosi in quello ordinamento, rispetto al quale la vicenda giudiziaria italiana resta del tutto indipendente. Il proscioglimento per prescrizione con ordine di restituzione non incide sul titolo ablatorio estero.

Quanto alla disciplina applicabile, il TAR osserva che l’accordo bilaterale del 26 maggio 2021, ratificato con legge 8 aprile 2024 n. 51, non era applicabile al momento della rogatoria, essendo entrato in vigore solo il 25 giugno 2024. Trova invece applicazione la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 e le Convenzioni di Strasburgo del 1959 e del 1990, che ammettono la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie. Il Ministero ha correttamente ricevuto e inoltrato la rogatoria all’autorità sammarinese già investita del caso.

Il Collegio conclude per il rigetto del ricorso, inammissibile e comunque infondato nel merito, compensando le spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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