Annullamento in autotutela del permesso di costruire: illegittimo se basato su presupposti fattuali errati (TAR Calabria n. 591 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 richiede una motivazione puntuale che dia conto dell’illegittimità del titolo e dell’interesse pubblico al suo ritiro. La motivazione del provvedimento di autotutela è illegittima laddove si fondi su una pretesa non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi che risulti invece smentita dagli elaborati progettuali approvati. L’ordinanza di demolizione conseguenziale all’annullamento del titolo edilizio deve indicare con precisione il fabbricato di raffronto assunto per il calcolo delle distanze legali, ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile aveva ottenuto dal Comune il permesso di costruire per un intervento di demolizione, ricostruzione, ampliamento e riqualificazione energetica, previa asseverazione del progettista circa la classificazione dell’opera come intervento di minore rilevanza ai fini sismici. A seguito di sopralluogo, l’Amministrazione comunale aveva disposto la sospensione dei lavori e avviato il procedimento di verifica. All’esito, con un unico provvedimento, il Comune aveva annullato in autotutela il permesso di costruire, assumendo una falsa rappresentazione del piano seminterrato, e aveva ordinato la demolizione delle opere. Avverso tale determinazione il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo plurimi profili di violazione di legge e difetto di motivazione, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le censure relative alla asserita mancanza di data, numero di protocollo e indicazione del termine per impugnare, trattandosi di elementi che non inficiano la legittimità del provvedimento, collocabile temporalmente tramite la notifica. Ha altresì ritenuto legittima la motivazione per relationem al verbale di sopralluogo, atteso che l’interessato aveva la possibilità di accedervi e di dedurre specifiche censure avverso la relazione tecnica.
La Corte ha invece accolto il ricorso quanto al merito dell’autotutela. Ha rilevato che gli elaborati grafici depositati in giudizio, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, dimostravano che il piano era stato rappresentato sin dall’inizio come seminterrato ed era stato approvato in tali termini, smentendo la premessa dell’Amministrazione circa una rappresentazione non veritiera del progetto. Il provvedimento impugnato risultava privo di alcun parametro normativo idoneo a sostenere l’assunto del superamento della volumetria consentita, con conseguente assorbimento delle censure sul calcolo della cubatura.
Quanto al profilo delle distanze, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza non indicava quale fosse il fabbricato limitrofo o fronteggiante assunto a riferimento, né la sua posizione o la distanza esistente, impedendo la verifica dell’applicabilità della disciplina dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 e compromettendo il diritto di difesa.
Il Collegio ha infine rigettato la domanda risarcitoria, difettando la prova del danno. Ha precisato che l’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo è retta dagli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., gravando sul danneggiato la dimostrazione di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana.
La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. non è esperibile per danni quantificabili, mentre la lesione dell’affidamento è insussistente, atteso che l’annullamento del provvedimento di ritiro determina la riespansione del titolo edilizio e la possibilità di riprendere i lavori.
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Nota della Redazione
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