Conferma incarichi direttivi giudiziari e sopravvenuta assoluzione penale (TAR Lazio n. 2256 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conferma nelle funzioni direttive e semidirettive, il diniego fondato su fatti che il giudice penale ha successivamente escluso con sentenza di assoluzione per insufficienza di prova è affetto da eccesso di potere per difetto del presupposto fattuale. L’art. 87 bis del d.lgs. n. 160/2006, che consente la sospensione del procedimento in presenza di pendenza penale o disciplinare, non è applicabile ai quadrienni maturati prima del 1° ottobre 2021. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità e non sostituisce la valutazione discrezionale del CSM, ma non può prescindere dalla verifica della fedele ricostruzione dei fatti e della loro sopravvenuta caducazione. Ne consegue l’annullamento della delibera di non conferma e l’obbligo conformativo di rinnovare il procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato con funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso un ufficio requirente, aveva maturato in data 13.11.2019 il quadriennio di permanenza nell’incarico. In vista della conferma, il Procuratore Generale aveva espresso parere positivo, mentre il Consiglio Giudiziario distrettuale si era pronunciato in senso contrario, valorizzando gli elementi emersi in procedimenti disciplinari e penali in corso.

Con delibera del 12.2.2024 il CSM ha disposto la non conferma, inviando gli atti al Ministero della Giustizia. Il nodo centrale della delibera è l’inserimento, in un fascicolo di indagine, di un’annotazione di polizia giudiziaria assertivamente falsa, oltre a una condotta ritenuta di discredito verso colleghi di altro ufficio requirente. Il ricorrente ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, respingendo però il primo motivo. L’art. 87 bis del d.lgs. n. 160/2006, che disciplina la sospensione del procedimento in pendenza di accertamenti penali o disciplinari, non è applicabile: l’allegato 2 del testo unico ne circoscrive l’operatività ai quadrienni maturati dal 1° ottobre 2021, e il ricorrente aveva maturato il proprio in data 13.11.2019.

Il giudice amministrativo ricostruisce il perimetro del proprio sindacato. Il controllo sugli atti consiliari investe la fedele ricostruzione dei fatti, la congruenza dei presupposti e la logicità della motivazione, nonché il nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, restando preclusa ogni sovrapposizione valutativa rispetto al potere discrezionale del CSM. Richiamando giurisprudenza consolidata, il Collegio precisa che l’equilibrio, quale prerequisito delle funzioni giudiziarie, può essere apprezzato anche sulla base di un singolo episodio, ma deve ancorarsi a fatti concreti, obiettivi e verificati.

Sul piano sostanziale, il Collegio distingue nettamente il giudizio di conferma dai profili disciplinari e penali. Gli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160/2006 configurano le funzioni direttive come temporanee e quadriennali; gli artt. 71 e 72 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria circoscrivono la valutazione alla capacità organizzativa, di programmazione e di gestione, oltre che all’attività giudiziaria. Non può, quindi, istituirsi alcun vincolo di pregiudizialità rispetto a responsabilità disciplinari o penali.

Il punto decisivo riguarda la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025, che ha assolto il ricorrente dal reato di falso per insufficienza di prova. Il Collegio ne valorizza le statuizioni, che escludono la consapevole partecipazione del magistrato alla pretesa retrodatazione dell’annotazione. Pur ribadendo il principio dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2012, secondo cui la legittimità del provvedimento si valuta al momento della sua adozione, il TAR rileva che la delibera ha ancorato la non conferma a un episodio ormai smentito nel suo nucleo fattuale. Le statuizioni penali derubricano l’impatto del fatto sul giudizio di conferma.

Il Collegio ritiene secondari e generici gli ulteriori addebiti relativi al preteso screditamento dei colleghi, mancando la prova di specifiche ripercussioni professionali. Né il Procuratore Generale aveva offerto un apprezzamento sulla rilevanza della vicenda penale ai fini della conferma, concorrendo così all’incertezza del quadro istruttorio. Il ricorso è accolto e la delibera annullata, con obbligo conformativo per il CSM di rinnovare il procedimento di conferma, ora per allora, alla luce delle statuizioni della sentenza. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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