La notifica alla sede reale apre l’ottemperanza sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 2222 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussistono le condizioni dell’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm., quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedervi nel termine perentorio fissato in dispositivo e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza.

Il Fatto

Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, con riferimento a cinque anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare in suo favore la carta stessa, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, non aveva ricevuto esecuzione quanto all’attivazione della carta. La parte ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, limitatamente a tale profilo e con esclusione del pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. In via preliminare ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, individuandole in due requisiti: l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni fra quella notifica e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

La verifica di tali presupposti è stata condotta alla luce dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, che subordina l’esecuzione forzata delle sentenze di condanna a carico di amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio dalla notifica del titolo. Il Tribunale ha quindi ritenuto integrato il requisito temporale in ragione della notifica eseguita con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata esecuzione del giudicato non era controversa fra le parti. Su tale presupposto ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, attivando in favore della parte ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.

Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta della parte ricorrente di nomina anticipata del Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega e con l’incarico di provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese di lite è stata infine operata secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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