Revoca della licenza di deposito fiscale per mancata reintegrazione della cauzione (TAR Umbria n. 74 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi, ancorché connessi sul piano fattuale, è legittimo quando almeno uno di essi risulti fondato, poiché una sola valida ragione giustificativa è idonea a sorreggerne l’esito, con conseguente carenza di interesse del ricorrente all’esame delle censure rivolte agli altri motivi. La licenza di esercizio del deposito fiscale di alcole è subordinata alla prestazione e alla permanenza della cauzione, secondo il combinato disposto degli artt. 5 e 28 del d.lgs. n. 504 del 1995. La mancata reintegrazione della garanzia entro trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria comporta la revoca della licenza, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 504 del 1995, senza che rilevi la pendenza del contenzioso tributario sull’atto impositivo, ove questo non sia stato sospeso e sia divenuto esecutivo.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare, dal 2013, di una licenza per la gestione di un opificio di trasformazione di bevande spiritose, vino e alcole etilico in regime di deposito fiscale, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 504 del 1995. A seguito di una verifica amministrativo-tributaria, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava plurime violazioni in materia di accise, con recupero di imposta e irrogazione di sanzioni.
In pendenza del contenzioso tributario, l’Agenzia escuteva la polizza fideiussoria a garanzia dell’accisa e, non essendo intervenuta la reintegrazione della cauzione nel termine assegnato, revocava l’autorizzazione con effetto immediato. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’insussistenza delle violazioni e l’erronea individuazione della disciplina applicabile, e chiedeva il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto accolto l’eccezione dell’Amministrazione, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze: le censure e la domanda risarcitoria sono rivolte unicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
Nel merito, il Collegio ha qualificato il provvedimento di revoca come atto a motivazione plurima, fondato su due fattispecie distinte: da un lato le violazioni gravi e ripetute in materia di accisa e IVA, dall’altro la mancata reintegrazione della garanzia. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la legittimità di un solo motivo autonomamente sufficiente basta a sorreggere l’atto, con carenza di interesse del ricorrente all’esame delle censure sugli altri motivi.
Il Tribunale ha quindi esaminato il motivo relativo alla cauzione. L’obbligatorietà della garanzia discende dal combinato disposto degli artt. 5 e 28 del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre le conseguenze della mancata reintegrazione sono disciplinate dall’art. 64 T.U.A., che prevede la revoca della licenza in caso di inosservanza del termine di trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria.
Nel caso concreto, l’Agenzia aveva richiesto il pagamento e, decorso inutilmente il termine, aveva escusso la fideiussione. Da quel momento la società si è trovata a operare senza garanzia. L’Amministrazione ha assegnato il termine di trenta giorni per la reintegrazione, inutilmente decorso. La pendenza del contenzioso tributario non incide: l’avviso di pagamento era efficace ed esecutivo, non essendo stata richiesta la sospensione cautelare.
La mancata reintegrazione della garanzia costituisce dunque autonomo motivo di revoca, sufficiente a sostenere il provvedimento. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese, e la domanda risarcitoria assorbita.
Nota della Redazione
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