Interdizione ministeriale a contrarre in caso di sospensione dell’attività d’impresa (TAR Lazio n. 2200 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che interdice alla società di contrarre con le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ha natura vincolata e portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito dalla legge. Esso presuppone unicamente che il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa adottato dall’organo di vigilanza abbia prodotto effetti, senza che il Ministero disponga di alcuna potestà discrezionale in ordine alla sua adozione. La successiva regolarizzazione delle violazioni e il pagamento della sanzione pecuniaria rilevano solo ai fini della revoca della sospensione, non dell’interdizione, i cui effetti restano circoscritti al periodo di efficacia della sospensione stessa. L’estinzione agevolata dell’illecito amministrativo incide sulla sola obbligazione pecuniaria e non si estende alle misure accessorie previste dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività d’impresa nel settore edile. A seguito di un sopralluogo eseguito il 29 gennaio 2025 presso un cantiere, il servizio di prevenzione dell’azienda sanitaria locale ha accertato gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, consistenti nella mancanza di protezioni verso il vuoto nei lavori in quota, e ha adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, un provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa.

La società non ha impugnato quel provvedimento, ma ha chiesto la revoca, rappresentando il ripristino delle condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose e il pagamento della sanzione di euro 600,00. L’organo di vigilanza ha revocato la sospensione il 10 febbraio 2025. Successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 123 del 27 febbraio 2025, ha adottato un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, con contestuale revoca, con decorrenza dalla notifica della sospensione e fino alla sua revoca. La società ha proposto ricorso articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, dichiarandolo infondato, e non procede alla delibazione delle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale. Sul primo motivo il Tribunale osserva che la società non ha tempestivamente impugnato il provvedimento di sospensione, divenuto così definitivo, e che lo stesso ha comunque prodotto i suoi effetti dal 30 gennaio al 10 febbraio 2025. Su questa base opera la regola per cui il provvedimento interdittivo ha portata meramente ricognitiva di un divieto legale e in presenza di una sospensione che abbia esplicato effetti il Ministero non ha alcuna potestà discrezionale. La mancata impugnazione nel termine dell’art. 29 cod. proc. amm. rende irretrattabile il presupposto.

Quanto al richiamo alla circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, il Tribunale rileva la piena continuità di ratio tra l’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006 e l’attuale art. 14 del d.lgs. n. 81/2008: entrambi mirano a garantire, tramite la misura accessoria alla sospensione, la tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica. La revoca sopravvenuta della sospensione non esclude l’adozione dell’interdizione, purché la prima abbia prodotto effetti.

Il Collegio esclude che l’intervenuta estinzione dell’illecito per effetto del pagamento della sanzione travolga l’interdizione. L’estinzione agevolata incide solo sull’obbligazione pecuniaria, non sulle conseguenze accessorie, tanto più quando sia la legge a prevederne l’applicazione. L’art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008 non prevede che il pagamento tempestivo comporti l’inapplicabilità delle misure accessorie. Gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e l’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008 riguardano la prescrizione e l’estinzione dei reati contravvenzionali, non la misura ministeriale.

Sul secondo motivo, il Tribunale nega la carenza di motivazione e di istruttoria: il Ministero ha fondato la misura sulle risultanze dell’accertamento dell’organo di vigilanza mediante richiamo per relationem, modalità consentita quando gli atti siano chiari e accessibili alla parte. Il carattere sostanzialmente vincolato del potere interdittivo esclude censure sulla gravità della condotta o sulla mancata valorizzazione della compliance. Il Ministero era tenuto unicamente a verificare che la sospensione avesse prodotto effetti e a circoscrivere l’efficacia dell’interdizione a tale periodo, come è avvenuto. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono poste a carico della società, liquidate in euro 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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